Responsabilità solidale negli appalti e distacco: il Ministero del Lavoro risponde a due interpelli di Confindustria
Il Ministero del Lavoro ha recentemente risposto a due istanze di interpello avanzate da Confindustria riguardanti, rispettivamente, la responsabilità solidale negli appalti e il distacco.
Interpello n. 29/2015 – responsabilità solidale in materia contributiva negli appalti
Con la risposta n. 29/2015 sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti in merito alla disciplina normativa della responsabilità solidale negli appalti, sotto il profilo della contribuzione previdenziale.
Confindustria aveva chiesto al Ministero del Lavoro di chiarire il rapporto esistente tra i regimi di responsabilità solidale negli appalti, in materia contributiva, previsti, rispettivamente, dall’art. 35, comma 28, del D. L. n. 223/2006 e dall’art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003.
I due diversi regimi hanno, infatti, trovato contemporanea applicazione, nel caso del subappalto per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 ed il 28 aprile 2012.
Più precisamente, a decorrere dal 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della Legge n. 44/2012 che ha convertito, con modificazioni il D. L. n. 16/2012), l’art. 35, comma 28, del D. L. n. 223/2006 è stato riformulato, prevedendo l’esclusione dei profili relativi alla contribuzione previdenziale dalla disciplina della responsabilità solidale.
L’interpretazione avanzata da Confindustria era nel senso che, nel periodo di contemporanea vigenza delle due disposizioni, dovesse prevalere la disciplina prevista all’art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003, con conseguente applicazione del termine di decadenza biennale decorrente dalla cessazione dell’appalto.
Il Ministero del Lavoro ha confermato l’interpretazione prospettata da Confindustria ed ha ritenuto che, in relazione ai subappalti cessati tra il 1 gennaio 2007 e il 28 aprile 2012, si applichi il regime della responsabilità solidale contributiva prevista dall’art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003, con conseguente applicazione, anche durante tale periodo, del termine di decadenza biennale decorrente, appunto, dalla cessazione dell’appalto.
Interpello n. 1/2016 – distacco nell’ambito dei gruppi di imprese
Con istanza di interpello, Confindustria ha chiesto al Ministero del Lavoro di chiarire alcuni profili relativi alla disciplina del distacco nell’ambito dei gruppi di imprese.
Come noto, l’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 276/2003 richiede che il distacco di un lavoratore avvenga per soddisfare un interesse del datore di lavoro distaccante.
Confindustria ha chiesto al Ministero se fosse possibile sostenere che, quando il distacco è operato tra imprese appartenenti al medesimo gruppo, l’interesse dell’impresa distaccante, richiesto dall’art. 30 citato, deve ritenersi automaticamente soddisfatto.
Per sostenere questa interpretazione, Confindustria ha preso le mosse dall’esame della disciplina che, in materia di distacco, è prevista nel caso del contratto di rete.
Il D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 99/2013, ha infatti previsto, al comma 4-ter dell’art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003, che, nel caso sussista un contratto di rete, l’interesse del datore di lavoro “distaccante” insorge automaticamente, proprio in forza dell’essere parte e dell’operare nell’ambito di un contratto di rete.
Di qui, stante le evidenti analogie sussistenti nei rapporti che intercorrono tra le imprese “retiste” e le imprese appartenenti ad un gruppo, Confindustria ha ritenuto fondata la possibilità di estendere, in via analogica, la disposizione relativa all’interesse dell’impresa distaccante nell’ambito della rete anche al gruppo di imprese. Anche il gruppo, infatti, rappresenta una forma di aggregazione tra imprese in grado di garantire in ogni caso la sussistenza di un interesse al distacco tra le imprese coinvolte.
Questa interpretazione è stata confermata dal Ministero del Lavoro che, nell’interpello in oggetto, ha, per l’appunto, “equiparato” la situazione del gruppo di imprese a quella del contratto di rete. Questa sostanziale “equiparazione”, ai fini che ci interessano, costituisce, dal punto di vista interpretativo, un’importante evidenza della rilevanza che sta assumendo il contratto di rete.
Il Ministero richiede, tuttavia, che all’interno del gruppo di imprese debba sussistere una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c., circostanza che si verifica quando un’impresa ha la maggioranza dei voti nell’assemblea di un’altra società del gruppo, ovvero abbia comunque voti sufficienti a determinare una situazione di influenza dominante, ovvero ancora sia in grado di esercitare tale influenza dominante a ragione di particolari vincoli contrattuali.
Il Ministero del Lavoro conferma che, se sussiste la situazione di controllo descritta dalla norma citata, l’interesse del datore di lavoro distaccante (analogamente a quanto accade nell’ambito del contratto di rete ai sensi dell’art. 30, comma 4-ter del D. Lgs. n. 276/2003), discende automaticamente dall’essere parte dello stesso gruppo di imprese. Infine, la risposta ad interpello chiarisce che situazione diversa, e non assimilabile, è invece quella dei fondi integrativi di previdenza e assistenza. In tal caso, il rapporto tra il fondo e le imprese che vi partecipano in qualità di soci, anche qualora siano promotori del fondo stesso, non consente di procedere ad un’estensione analogica della disposizione dell’art. 30, comma 4-ter del D. Lgs. n. 276/2003.
Infatti, secondo il Ministero del Lavoro, nel caso dei fondi integrativi, non sussiste un meccanismo giuridico di controllo assimilabile a quello dell’art. 2359, comma 1, c.c. e, pertanto, non può ritenersi automaticamente sussistente l’interesse del datore di lavoro al distacco del lavoratore.
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