LAVORO | Fondo di integrazione salariale (FIS): criteri di esame delle domande di accesso per le causali straordinarie: circolare INPS n. 109/2022

Ottobre 7, 2022
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Come noto, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ad opera della legge di Bilancio 2022, come integrata dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono state, tra l’altro, oggetto di modifica sia la disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) sia quella in materia di integrazione salariale straordinaria.

In merito al Fondo di integrazione salariale (FIS), si ricorda che la legge di Bilancio 2022 ha modificato anche la tipologia e la durata della prestazione assicurata dallo stesso per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022. Infatti, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il FIS può assicurare prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie; per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del D.lgs n. 148/2015, il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie, essendo stati i medesimi datori di lavoro attratti dalla disciplina generale in materia di integrazione salariale straordinaria. Pertanto, per attivare l’assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie questi ultimi datori di lavoro dovranno presentare la domanda e la relativa documentazione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Con riguardo alla cassa integrazione straordinaria (CIGS) e, in particolare, alle relative causali di intervento di riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, l’articolo 1, comma 199, della legge di Bilancio 2022 – modificando e integrando l’articolo 21 del D.lgs n. 148/2015 – ha ampliato la causale di riorganizzazione aziendale ricomprendendovi anche i casi in cui i datori di lavoro vi ricorrano “per realizzare processi di transizione”, da individuare e regolare con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

In attuazione di detta previsione normativa, nonché in considerazione della necessità di adottare specifici criteri per l’accesso all’assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie garantire dal FIS, è stato adottato il D.M. 25 febbraio 2022, n. 33 (Allegato n. 1), di modifica del D.M. n. 94033/2016.

L’articolo 2 del menzionato D.M. 33/2022 ha affidato all’INPS – in qualità di soggetto preposto ad autorizzare le prestazioni di assegno di integrazione salariale – le attività di ricezione e successiva valutazione degli elementi necessari ai fini dell’ammissione delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie.

I suddetti elementi, comprensivi dei relativi dati di natura economica e organizzativa, devono essere contenuti in una relazione unica che i datori di lavoro sono tenuti a rendere all’Istituto – in modalità semplificata – ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale, devono essere rispettati, a prescindere dalla tipologia di causale invocata (ordinaria o straordinaria), gli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015.

Pertanto, con la circolare n.109/2022, in allegato, l’Istituto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra le novità introdotte dal menzionato D.M. n. 33/2022, con particolare riguardo agli specifici criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie.

Inoltre, in allegato alla suddetta circolare, l’Istituto rende disponibili i modelli standard che i datori di lavoro dovranno utilizzare per la redazione della relazione tecnica (Allegati da n. 2 a n. 4).

All.ti

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