LAVORO E PREVIDENZA | Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021 – 2022: messaggio inps n. 3809/2021 – modalita’ operative

Novembre 17, 2021
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 Con il messaggio n. 3809/2021, in allegato, l’INPS facendo seguito alla pubblicazione della circolare n.32/2021 e del messaggio n. 1421/2021 (cfr. nostre news del 25/02/2021 e del 12/04/2021) fornisce istruzioni operative relative alla fruizione dell’esonero in oggetto, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati potranno utilizzare il modulo “92-2021”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito www.inps.it, a partire dall’11 novembre 2021.

L’Istituto specifica che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.

In riferimento all’incentivo in trattazione, ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 16, L. 178/2020) ha previsto che per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021/2022 è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Il beneficio è concesso ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19” (c.d. Temporary framework), ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. Al riguardo, si specifica che in data 16 settembre 2021 le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura in trattazione e che la medesima Commissione, con la decisione C(2021) 7863 final del 27/10/2021, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del c.d. Temporary Framework.

Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite dall’INPS all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Si ricorda che possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori che assumono le seguenti categorie di lavoratrici:

-donne con almeno 50 anni d’età e disoccupate da oltre 12 mesi;

-donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

-donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (cfr. Decreto interministeriale n.234/2020);

-donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’incentivo spetta per le assunzioni (anche part-time e per i rapporti di lavoro a scopo di somministrazione) a tempo determinato, indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine.

Sono esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato.

Con riferimento poi alla durata del periodo agevolato, l’incentivo:

-in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;

-in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;

-in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

L’Istituto con il messaggio n. 1421/2021 ha precisato, inoltre, che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Come già chiarito poi con la circolare n.32/2021, l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Si riporta in allegato il testo del messaggio INPS n. 3809/2021.

All.to

Messaggio_numero_3809_2021