ESONERO PER LE ASSUNZIONI DI DONNE LAVORATRICI EFFETTUATE NEL BIENNIO 2021-2022: MESSAGGIO INPS N.1421/2021

Aprile 12, 2021
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Con il messaggio n.1421/2021, in allegato, l’INPS facendo seguito alla pubblicazione della circolare n.32/2021 (cfr. nostra news del 25/02/2021) fornisce ulteriori indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione della misura di esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.

 

Come noto, la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 16, L. 178/2020) ha previsto che per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021/2022 è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

 

Il beneficio è concesso ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19” (c.d. Temporary framework), ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori che assumono le seguenti categorie di lavoratrici:

 

-donne con almeno 50 anni d’età e disoccupate da oltre 12 mesi;

-donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

-donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (cfr. Decreto interministeriale n.234/2020);

-donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

 

L’incentivo spetta per le assunzioni (anche part-time e per i rapporti di lavoro a scopo di somministrazione) a tempo determinato, indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine.

 

Sono esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato.

 

Con riferimento poi alla durata del periodo agevolato, l’incentivo:

-in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;

-in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;

-in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

 

Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

 

L’Istituto precisa, inoltre, che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

 

Come già chiarito con la circolare n.32/2021, l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

 

All.to

Messaggio INPS n. 1421_ 2021

                                                                                                                                       

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