INCENTIVO ASSUNZIONE DI DONNE LAVORATRICI – CIRCOLARE INPS N. 32/2021

Febbraio 25, 2021
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Come noto la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 16, L. 178/2020) prevede che per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021/2022 è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Il beneficio è concesso ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19” (c.d. Temporary framework), ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Con la circolare n.32/2021, in allegato, l’INPS fornisce le prime indicazioni e istruzioni in merito all’esonero in oggetto, chiarendo che una volta ricevuta l’autorizzazione della Commissione europea, fornirà, con apposito messaggio, le istruzioni per la fruizione del beneficio, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Si ricorda che possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori che assumono le seguenti categorie di lavoratrici:

-donne con almeno 50 anni d’età e disoccupate da oltre 12 mesi;

-donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

-donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (cfr. Decreto interministeriale n.234/2020);

-donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’incentivo spetta per le assunzioni (anche part-time e per i rapporti di lavoro a scopo di somministrazione) a tempo determinato, indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine.

Sono esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato.

Con riferimento poi alla durata del periodo agevolato, l’Istituto chiarisce che l’incentivo:

-in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;

-in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;

-in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

Si ricorda inoltre che il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per ulteriori e necessari approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.to

Circolare32-2021 Assunzione donne