Tassazione agevolata dei Premi di Risultato: Risposta n.176/2021 Agenzia delle Entrate

Marzo 17, 2021
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.176/2021, fornisce importanti chiarimenti in merito all’applicazione della tassazione agevolata ai premi di risultato.

 

In particolare, viene fornita risposta all’interpello presentato da una azienda intenzionata ad attivare in favore dei propri dipendenti un sistema di retribuzioni premiali collegate ad incrementi di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. La società comunicava di essere priva al proprio interno di rappresentanze sindacali (RSA/RSU) e non era disponibile nemmeno un accordo di livello territoriale per il proprio settore cui aderire al fine di dare seguito alla volontà aziendale. L’azienda decideva quindi di avviare una trattativa con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

 

Considerato che tale fattispecie non è disciplinata normativamente né è stata oggetto di documenti di prassi, l’istante chiedeva chiarimenti in merito alla possibilità di applicare, sulle somme da erogare a decorrere dal periodo di imposta 2021, l’imposta sostitutiva del 10% prevista dall’art. 1, comma 182, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e qualora avesse predisposto un sistema di welfare aziendale, anche il regime fiscale agevolativo di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR.

 

L’Agenzia delle Entrate ripercorre la normativa in materia di tassazione agevolata dei premi di risultato, ricordando che con propria circolare 28/2016 è stato precisato che l’espressa menzione dei contratti aziendali o territoriali esclude dall’agevolazione gli elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.

 

Con la circolare n.5/E del 29 marzo 2018, è stato poi successivamente chiarito che, in assenza di RSA/RSU l’azienda potrà comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, conseguentemente, al ricorrere delle condizioni richieste, applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale.

 

Qualora invece non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, l’azienda potrà adottare il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori, il quale sarà recepito non solo per la previsione agevolativa, ma anche per la regolamentazione di altri aspetti del rapporto di lavoro intercorrenti tra l’azienda medesima e i dipendenti.

 

In alternativa, secondo l’Agenzia, il combinato disposto della Legge di stabilità 2016 e dell’art. 51 del DL 81/2015 individua tra i contratti collettivi legittimati ad integrare la disciplina dell’erogazione del premio di risultato anche i contratti collettivi aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e non solo quelli stipulati dalle loro RSA ovvero RSU.

 

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, chiarisce che non sussistono particolari motivi ostativi alla possibilità per l’istante di applicare l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme da erogare ai propri dipendenti a titolo di premio di risultato (e ove venisse predisposto un sistema di welfare aziendale, anche al regime fiscale previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR), corrisposte in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all’azienda.

 

Al fine di garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori dell’azienda, l’Agenzia ritiene che il contratto aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali esterne potrà essere oggetto di una comunicazione scritta da inviare a tutti i dipendenti, senza che sia necessaria l’acquisizione della firma per accettazione da parte di questi ultimi, sempre che sia presente una modalità che ne provi l’avvenuta trasmissione agli interessati. Una volta effettuata la comunicazione e comunque entro 30 giorni dalla sottoscrizione, l’azienda dovrà procedere al deposito del contratto, tramite procedura telematica sul portale del Ministero.

 

L’Agenzia, infine, precisa che una società priva di rappresentanze sindacali potrebbe anche scegliere di recepire il contratto territoriale di settore stipulato in altra regione, sempre che lo stesso sia compatibile con la propria realtà aziendale.

 

All.to

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