Inps e Inail, con comunicato stampa congiunto dello scorso 26 luglio riportato in allegato, rendono note – ciascuno per le proprie competenze – le istruzioni per la gestione del rischio caldo e per l’accesso alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovuta a temperature elevate.
CIGO per eventi meteo – temperature elevate
L’INPS fornisce informazioni riguardo la possibilità per le aziende di ricorrere alla CIGO con causale “eventi meteo” anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.
Le istruzioni già precedentemente fornite dall’Istituto con circolare n. 139/2016 e con messaggio Hermes n. 1856/2017 precisano che sono considerate “elevate” le temperature superiori ai 35° centigradi. Tuttavia – chiarisce l’Istituto – anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.
A titolo esemplificativo l’INPS cita i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, dovranno essere indicate solo le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime. Le Aziende non sono tenute a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo; l’INPS provvede infatti autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto.
Indipendentemente poi dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Istituto riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
Gestione del rischio caldo, online le linee guida dell’Inail
L’Inail ha pubblicato sul proprio portale un vademecum dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, per la gestione del rischio caldo, realizzato nell’ambito delle attività del progetto Worklimate.
Si tratta di un vero e proprio decalogo con raccomandazioni mirate per gestire il rischio di esposizione al caldo nei luoghi di lavoro, al fine di mitigare gli effetti sulla salute e di prevenire i rischi.
L’impatto delle temperature estreme, infatti, è particolarmente rischioso sia per chi svolge la propria attività lavorativa in ambienti dove non è possibile conseguire le condizioni di comfort a causa di vincoli legati alle necessità produttive o alle condizioni ambientali, sia per chi lavora all’aperto, come nel settore agricolo e delle costruzioni. Recentemente, i fenomeni climatici estremi sono stati posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro.
All.toCS Inps Inail
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