LAVORO | Collocamento mirato – Invio Prospetto Informativo scadenza 31 gennaio 2022

Gennaio 27, 2022
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Ricordiamo che scade il prossimo 31 gennaio il termine per la trasmissione telematica del prospetto informativo disabili, relativo, alla situazione al 31 dicembre 2021.

L’adempimento interessa i datori di lavoro pubblici e privati che occupavano al 31 dicembre 2021 almeno 15 dipendenti, per i quali siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, rispetto al prospetto informatico presentato l’anno precedente (relativo quindi alla situazione al 31/12/2020).

 

Ricordiamo che la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica (accesso con Spid), costituendo mancato adempimento l’invio con strumenti diversi.

 

Dal Prospetto Informativo risulteranno:

– il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;

– il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;

– i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili destinatari dei predetti obblighi.

 

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L. 68/1999 il mancato o ritardato invio, nonché l’omissione delle predette informazioni, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pari a 702,43 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorato di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. Si ricorda a tal proposito che le suddette sanzioni sono state adeguate a decorrere dal 1° gennaio 2022 con il D.M. 194/2021.

 

Nel Prospetto dovranno inoltre essere specificate eventuali situazioni preventivamente definite con l’Ufficio competente, che consentono di derogare ad assumere le quote di disabili, ovvero:

 

– convenzione stipulate coi servizi competenti per graduare o posticipare l’obbligo;

 

– richieste di esonero parziale (massimo il 60%) delle quote di riserva in presenza di condizioni rischiose delle lavorazioni o nel caso di occupazione di una certa percentuale di lavoratori assicurati Inail con tasso di tariffa superiore al 60 per mille (a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’importo del contributo esonerativo è pari ad € 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato);

 

– sospensione dell’obbligo per ricorso a licenziamenti collettivi o Cigs.