LAVORO | Collocamento mirato – Invio Prospetto Informativo scadenza 31 gennaio 2022

Ricordiamo che scade il prossimo 31 gennaio il termine per la trasmissione telematica del prospetto informativo disabili, relativo, alla situazione al 31 dicembre 2021.

L’adempimento interessa i datori di lavoro pubblici e privati che occupavano al 31 dicembre 2021 almeno 15 dipendenti, per i quali siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, rispetto al prospetto informatico presentato l’anno precedente (relativo quindi alla situazione al 31/12/2020).

 

Ricordiamo che la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica (accesso con Spid), costituendo mancato adempimento l’invio con strumenti diversi.

 

Dal Prospetto Informativo risulteranno:

– il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;

– il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;

– i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili destinatari dei predetti obblighi.

 

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L. 68/1999 il mancato o ritardato invio, nonché l’omissione delle predette informazioni, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pari a 702,43 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorato di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. Si ricorda a tal proposito che le suddette sanzioni sono state adeguate a decorrere dal 1° gennaio 2022 con il D.M. 194/2021.

 

Nel Prospetto dovranno inoltre essere specificate eventuali situazioni preventivamente definite con l’Ufficio competente, che consentono di derogare ad assumere le quote di disabili, ovvero:

 

– convenzione stipulate coi servizi competenti per graduare o posticipare l’obbligo;

 

– richieste di esonero parziale (massimo il 60%) delle quote di riserva in presenza di condizioni rischiose delle lavorazioni o nel caso di occupazione di una certa percentuale di lavoratori assicurati Inail con tasso di tariffa superiore al 60 per mille (a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’importo del contributo esonerativo è pari ad € 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato);

 

– sospensione dell’obbligo per ricorso a licenziamenti collettivi o Cigs.