Come noto, la legge n.21/2021 di conversione del DL n.183/2020 (c.d. Milleproroghe) tra l’altro differisce al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario del FIS) collegati all’emergenza Covid-19, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020 e s.m.i., e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.
Con il messaggio n.1008/2021, in allegato, l’INPS fornisce le necessarie istruzioni operative.
1.Domande oggetto del differimento
Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di integrazione salariale connesse all’emergenza COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.
In considerazione della disciplina a regime che prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica devono essere inoltrate all’Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ne deriva che possono beneficiare della moratoria in oggetto le domande di trattamenti riferiti a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.
L’Istituto chiarisce che possono beneficiare della proroga del termine le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati. In particolare viene richiamata l’attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono aver esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.
2.Modelli “SR41” e “SR43” semplificati. Oggetto del differimento
Beneficiano del regime differenziato anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza Covid-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.
Il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.
3.1 Nuove domande di accesso ai trattamenti
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento descritti al paragrafo 1, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza Covid-19, già istituite con riferimento alle singole discipline, riepilogate nell’allegato 1 al messaggio in commento.
3.2 Domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza
Per le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale Covid-19, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda, e quindi per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto, i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze.
Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dal DL 183/2020, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.
3.3 Modelli “SR41” e “SR43” semplificati
I datori di lavoro che per i periodi oggetto del differimento come descritti al paragrafo 2, non avessero mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.
Con riferimento ai soli modelli “SR41” e “SR43” semplificati, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio.
All.ti
Messaggio numero 1008 del 09-03-2021
Messaggio_numero_1008_del_09-03-2021_Allegato_n_1 (1)
