DECONTRIBUZIONE SUD: UTILIZZO DELLA MISURA DA PARTE DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE – MESSAGGIO INPS N.1361/2021

Aprile 1, 2021
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Come noto, l’art. 27 del DL 104/2020 (cd Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, ha riconosciuto ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi Inail, per il periodo 1à ottobre – 31 dicembre 2020.

Successivamente la Legge di Bilancio 2021 (commi da 161 a 169, dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n.178) ha prorogato l’applicazione del beneficio fino al 31 dicembre 2019, nella seguente misura:

 

30% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;

20% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027;

10% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2029.

Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l’agevolazione in oggetto è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Lo scorso 13 febbraio le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura dalla Legge di Bilancio 2021, che ha introdotto modifiche al regime iniziale di aiuti. Tali modifiche sono approvate dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, che ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2021, termine di operatività del Temporary Framework.

Inizialmente, con il messaggio n.72 dell’ 11 gennaio 2021 l’INPS ha previsto che il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse a usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.

Con il messaggio n. 1361 dello scorso 31 marzo, in allegato, l’Istituto ritorna sull’argomento variando però quanto precedentemente chiarito, anche a seguito di ulteriori indicazioni ricevute dal Ministero del Lavoro.

Pertanto viene precisato che la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Quindi, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.

Il messaggio in oggetto, ricorda inoltre che il costo del lavoro effettivamente sostenuto dall’Agenzia di somministrazione va sempre trasferito in capo all’azienda utilizzatrice e i relativi benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro stipulato a scopo di somministrazione devono sempre essere imputati all’utilizzatore.

Viene inoltre chiarito che per le Agenzie di somministrazione che abbiano sede legale o operativa nelle regioni del Mezzogiorno e che abbiano fruito della decontribuzione nel periodo ottobre 2020 – marzo 2021 anche per lavoratori inviati presso aziende utilizzatrici ubicate in regioni differenti, non si procederà al recupero della misura. Dal mese successivo alla data di pubblicazione del messaggio n.1361/2021, la fruizione della Decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo laddove il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Infine, come noto si ricorda che l’agevolazione in commento è concessa nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

In base alla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

  • siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero, non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (con riferimento alla nozione di “impresa in difficoltà” cfr art. 2, punto 18), del Regolamento UE n.651/2014);
  • in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese (con riferimento alla nozione di micro o piccola impresa cfr all. I del Regolamento UE n.651/2014) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

L’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

All.to

Messaggio numero 1361 del 31-03-2021