CONTRIBUZIONE DOVUTA IN APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL C.D. TICKET DI LICENZIAMENTO – CHIARIMENTI: CIRCOLARE INPS N. 137/2021

Settembre 22, 2021
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Con la circolare n. 137 dello scorso 17 settembre, in allegato, l’Istituto fornisce chiarimenti in merito alla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’art. 2, commi da 31 a 35, della L. n. 92/2012 e s.m.i..

 

Come noto, infatti la norma prevede che “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI (oggi NASpI), intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI (oggi NASpI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni…”.

 

Il c.d. ticket licenziamento è scollegato dall’importo della prestazione individuale e, conseguentemente, lo stesso è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time.

 

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi.

 

Considerato che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

 

Ricordiamo che annualmente l’INPS con propria circolare comunica la misura degli importi annui del massimale in argomento, sulla base del quale calcolare il c.d. ticket di licenziamento.

 

Con la circolare in commento l’Istituto rende noto che da recenti controlli sulle proprie banche dati è emerso che la modalità di calcolo del c.d. ticket di licenziamento, nel corso degli anni, non è sempre avvenuta conformemente al disposto dell’art. 2, comma 31, della L. n. 92/2012 e delle ulteriori disposizioni fornite, non essendo stata correttamente valorizzata la base di calcolo del contributo, pari all’importo del massimale annuo AspI/NASpI.

 

Ciò ha determinato per le aziende il versamento di importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzioni di rapporto di lavoro avvenute durante la vigenza dell’ASpI.

 

Per le interruzioni dei rapporti avvenute a decorrere dal 1° maggio 2015, data di istituzione della NASpI, invece, il contributo versato dalle aziende risulta in taluni casi di importo inferiore a quello dovuto.

 

Pertanto, l’Istituto rende noto che con apposito successivo messaggio saranno fornite le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della circolare in oggetto.

 

All.to Circolare_numero_137_del_17-09-2021

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