CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (C.D. GREEN PASS): PUBBLICATO SU GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127

Settembre 22, 2021
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Vi informiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

 

L’art. 3 del DL n. 127/2021 prevede che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione del virus Covid-19, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui detta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass).

 

Tale disposizione è estesa a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

 

La disposizione non è invece applicata ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

 

La verifica del possesso della certificazione verde Covid-19, prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato. Le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del c.d. Green Pass dovranno essere definite dai datori di lavoro entro il prossimo 15 ottobre.

 

La norma prevede che i lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

 

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata a causa del mancato possesso del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

 

L’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro, in violazione all’obbligo di possesso del Green Pass, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa (da 600 a 1.500 euro), fermo restando le conseguenze disciplinari secondo le previsioni contrattuali di settore.

 

La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporta per il datore di lavoro una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione è raddoppiata.

 

Si trasmette in allegato il testo del DL n. 127/2021.

 

Sarà nostra cura fornirVi ulteriori approfondimenti sul tema.

 

All.toDL 127_2021