AMBIENTE | aggiornamenti 10/14 gennaio 2022

Gennaio 17, 2022
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Sentenza Tar Sardegna 31 dicembre 2021, n. 893 – Tassazione rifiuti (TARI)

Vi informiamo che il Tar della Sardegna, con Sentenza n. 893 del 31 dicembre 2021 – aderendo alle posizioni espresse dal MiTE e dal MEF, con Circolare del 12 aprile 2021, riguardanti le modalità di applicazione dell’innovata normativa in materia regolamentazione del servizio di smaltimento dei “rifiuti industriali” e connessi, con assoggettamento a Tari – ha affermato che le superfici destinate a “magazzini per materie prime e stoccaggio” rientrano nell’esclusione dal tributo in quanto funzionalmente e strettamente connesse all’esercizio del ciclo produttivo.

Il Giudice amministrativo, esprimendosi sul ricorso presentato da un’Impresa contro il Comune di Porto Torres per l’annullamento del diniego comunale relativo all’applicazione delle modifiche apportate dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti, ha affermato che i rifiuti prodotti dall’ “industria” sono “rifiuti speciali” e devono quindi essere affidati dalle imprese, a proprie spese, a soggetti autorizzati, restando dunque fuori dalla Tari.

Il Tar ha anche specificato che l’Industria è anche produttrice di rifiuti urbani con riguardo a superfici non strettamente collegate alla “produzione” (uffici, mense, servizi). Inoltre, se il produttore decide di uscire dal servizio pubblico e affidarsi al mercato per i propri rifiuti urbani “ex assimilati” previa certificazione di avvio a recupero, resta comunque obbligato al pagamento della “quota fissa” della Tari, non dovendo solo quella “variabile”, da rapportare alla quantità di rifiuti conferiti.

Si riporta di seguito il passaggio finale della Sentenza:

“In definitiva si ritiene corretta l’applicabile di un regime “binario”, con distinguo fra rifiuti propriamente industriali e rifiuti assimilabili a urbani, in relazione alla tipologia di utilizzo delle superfici.

Ma con una diversa “linea di demarcazione” rispetto a quella (più ampia pro-rifiuti urbani) che è stata individuata dal Comune.

In conclusione, il ricorso va accolto parzialmente, in quanto:

  • va mantenuta la differenziazione fra rifiuti industriali e urbani nell’ambito della gestione dell’attività produttiva-industriale, non essendo ammissibile una impostazione “soggettivistica” di “attrazione” di tutti i rifiuti ad un’unica Categoria, quella industriale;
  • anche le aree/superfici destinate a “magazzini, collegati alle attività produttive” (per stoccaggio materie prime e prodotti finiti), debbono essere incluse nei rifiuti “industriali”;
  • non beneficiano dell’esclusione le superfici destinate a “mense, uffici, servizi o locali funzionalmente ad essi connesse”.
  • in caso di fruizione della facoltà di “autoconsumo”:
  • spetta l’esenzione integrale del tributo (quota fissa e variabile) per spazi ove si svolgono propriamente attività industriali e superfici strettamente connesse alla produzione;
  • spetta l’esenzione della sola “quota variabile” in riferimento alle aree “civili” dello stabilimento, quali “mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse”, con conseguente obbligo di pagamento della “quota fissa”, limitatamente a tali superfici.”

La Sentenza è disponibile al seguente link.

Entrata in vigore del d.lgs. n. 196 del 2021 – Decreto SUP

Vi ricordiamo che il 14 gennaio è entrato in vigore il d.lgs. n. 196/2021 di recepimento della direttiva SUP e, con esso, diventano operative alcune delle misure in esso contenute.

In particolare, a partire da questa data è in vigore l’art. 5 sulla restrizione all’immissione sul mercato dei seguenti prodotti di plastica monouso:

  • bastoncini cotonati
  • posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette)
  • piatti
  • cannucce
  • agitatori per bevande
  • aste da attaccare a sostegno dei palloncini
  • contenitori per alimenti in polistirene espanso (destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; consumati direttamente dal recipiente; pronti per il consumo senza ulteriore preparazione)
  • contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
  • tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Inoltre, diventa pienamente operativo anche l’art. 7 sui requisiti di marcatura (già in vigore dal 3 luglio 2021 per via del Regolamento (UE) 2020/2151) sui seguenti prodotti di plastica monouso:

  • Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
  • salviette umidificate;
  • prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
  • tazze o bicchieri per bevande.

Per comodità, rialleghiamo la nota esplicativa sul decreto che abbiamo già trasmesso con altro resoconto.

 

Delibera della Provincia autonoma di Trento sui prodotti monouso

Vi informiamo che la Giunta della Provincia autonoma di Trento ha emanato la delibera n° 2089 del 3 dicembre 2021, elaborata dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (proposta dal vicepresidente Tonina), che dispone, dal  1° gennaio 2023, in tutti i servizi di somministrazione e vendita – automatica e non – di alimenti e bevande all’interno di tutti gli enti pubblici trentini, il bando di prodotti monouso, con richiesta di osservare particolari accorgimenti per ridurre la produzione di rifiuti.

Dal 1° luglio 2022, invece, lo stop agli stessi prodotti monouso e l’osservazione delle stesse misure saranno previsti in tutti gli eventi organizzati, finanziati o patrocinati dalla Provincia autonoma di Trento e dagli enti collegati.

La delibera della provincia di Trento è disponibile al seguente link.

Vi segnaliamo, inoltre, che per evitare il replicarsi di provvedimenti analoghi che vanno oltre i limiti previsti dal Decreto di recepimento della direttiva SUP, Confindustria sta organizzando, come sistema, un tavolo con i settori interessati ed i responsabili ambiente delle Confindustrie regionali per definire una strategia comune di intervento.

Vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi.

 

Materie Prime Critiche – sezione dedicata sito web Ministero dello Sviluppo Economico

Il MiSE informa che a seguito dell’aggiornamento del sito web istituzionale del Ministero, è stata aggiunta una sezione dedicata alle Materie Prime Critiche, sezione che include anche i riferimenti al documento “Principi dell’UE per le materie prime sostenibili”.

La pagina e i relativi approfondimenti sono disponibili al seguente link: www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/materie-prime-critiche

 

MiTE – Online la modulistica per la richiesta di approvazione dell’analisi di rischio

Il Ministero della transizione ecologica informa che è online la modulistica per la richiesta di approvazione dell’analisi di rischio.

La ex Direzione Generale per il risanamento ambientale (RIA), con decreto direttoriale 22 dicembre 2021, n. 269, ha adottato il modello delle istanze per l’avvio del procedimento di approvazione del documento di Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica e dei contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare, relativi ad aree ricadenti all’interno dei perimetri di siti di interesse nazionale.

La modulistica individua i contenuti minimi da fornire ai fini della corretta ed esaustiva formulazione delle istanze e per garantire la procedibilità delle medesime, con conseguente economia dell’azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti

Il decreto 22 dicembre 2021, n. 269, è stato adottato in attuazione dell’articolo 252, comma 9-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Al seguente link è possibile scaricare la modulistica.

 

Tariffe per la depurazione delle acque reflue industriali – segnalazione criticità

Vi informiamo che abbiamo ricevuto segnalazione di un aumento considerevole (più del doppio) delle fatture per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali, rispetto allo scorso anno. Tale situazione si è verificata nonostante un riversamento delle acque in fognatura ridotto anche a causa della pandemia e senza che vi siano state modifiche al ciclo produttivo.

Il gestore del servizio idrico interessato da queste casistiche ha spiegato che ARERA, con Delibera 665/2017/R/IDR ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2018, una nuova struttura trinomia della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali e ne ha disposto l’applicazione graduale, nel rispetto del previsto vincolo sui ricavi con margine di flessibilità del 10%. Ha stabilito infatti che, per gli anni 2018 e 2019, la spesa annua di ciascun utente industriale, a parità di refluo scaricato (volume e caratteristiche qualitative), non potesse essere incrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente. Questo significa che il gestore ha calcolato, per il 2018 e 2019, la tariffa sia con il metodo previgente (statuito dal DPR 24 maggio 2017) sia con il nuovo metodo (Titolo IV Delibera 665/2017/R/IDR); nei casi in cui la tariffa calcolata con il nuovo metodo è risultata superiore rispetto a quella calcolata con il metodo tariffario previgente, all’utente industriale è stato fatturato un importo pari alla tariffa previgente aumentato al massimo della percentuale del 10%. Dal 2020 non trova più applicazione il predetto meccanismo di flessibilità del 10%, e la nuova struttura tariffaria viene determinata sulla base delle seguenti componenti:

  • Una quota fissa quantificata in base al numero di determinazioni analitiche minime annue per il punto di scarico, previste dalla deliberazione ARERA in funzione delle quantità scaricate e della presenza o meno nello scarico di sostanze pericolose;
  • Una quota capacità quantificata in base alle concentrazioni rinvenibili negli atti autorizzativi e al volume massimo autorizzato per lo scarico;
  • Una quota variabile quantificata in base alla qualità dei reflui e proporzionale i volumi scaricati.

Da quanto riportato dal gestore del servizio idrico si deduce che la tariffa non è correlata realmente ai costi sostenuti per la depurazione dei reflui, ma è calcolata da una formula stabilita da ARERA.

Ipotizzando, quindi, che negli anni precedenti al 2020 la tariffa era idonea a coprire i costi di collettamento e depurazione dei reflui, l’aumento così considerevole nel giro di un anno farebbe pensare che la formula decisa da ARERA sovrastimi enormemente i costi per il trattamento dei reflui industriali.

A questo proposito, vi invitiamo a segnalarci eventuali casistiche simili, in modo tale da attivarci portando all’attenzione di ARERA la descritta criticità.

 

Albo Nazionale Gestori Ambientali – Deliberazione n.14 del 21 dicembre 2021 – Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell’articolo

Trasporto rifiuti: emanato il modello di formulario per il trasporto dei rifiuti da fosse settiche e pulizia manutentiva delle reti fognarie

Come previsto dall’articolo 230, comma 5, del d.lgs. 152/2006, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato, con la deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021, il modello di formulario di trasporto dei rifiuti costituiti da fanghi da fosse settiche o manufatti analoghi (EER 200304) e da pulizia delle reti fognarie (EER 200306). Questi rifiuti sono prodotti dal soggetto che effettua lo spurgo o la manutenzione, che quindi si configura contemporaneamente come produttore e trasportatore.

Il formulario sarà vidimato virtualmente e scaricabile dal sito dell’Albo Gestori Ambientali a partire dal 30 aprile 2022, data di entrata in vigore della delibera.

Potrà essere utilizzato in due casi

  • per trasportare il rifiuto dalle sedi di manutenzione/spurgo al deposito temporaneo (detto “raggruppamento temporaneo”) presso la sede dell’impresa che effettua l’attività di pulizia;
  • per trasportare il rifiuto dai diversi luoghi di produzione direttamente agli impianti di destinazione.

Si allega il testo della deliberazione.

Deliberazione n.14 del 21_12_2021 (Definizione modello unico ai sensi de… Nota decreto di recepimento SUP