AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L’OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE – DECONTRIBUZIONE SUD – ART. 27 DL 104/2020: CIRCOLARE INPS 122 DEL 22 OTTOBRE 2020

Ottobre 22, 2020
image_pdfimage_print

Come noto, al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da Covid-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, il DL 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ha previsto, all’art. 27, comma 1, in favore dei datori di lavoro privati, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL.

La suddetta agevolazione è riconosciuta dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”.

Pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Con la circolare n. 122 del 22 ottobre 2020, in allegato, l’INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in oggetto.

Circolare numero 122 del 22-10-2020

Circolare_numero_122_del_22-10-2020_Allegato_n_2

Circolare_numero_122_del_22-10-2020_Allegato_n_1