PROROGA E AMPLIAMENTO DEL CONGEDO OBBLIGATORIO PER I PADRI LAVORATORI DIPENDENTI, PROROGA DEL CONGEDO FACOLTATIVO ED AMPLIAMENTO DELLA TUTELA ANCHE IN CASO DI MORTE PERINATALE DEL FIGLIO: CIRCOLARE INPS 42/2021

Marzo 12, 2021
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Come noto, l’articolo 1, comma 363, lett. a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021), ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre). Inoltre, la durata del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti è aumentata, per l’anno 2021, a dieci giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

 

Con la circolare n.42/2021, riportata in allegato, l’INPS fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei congedi in oggetto.

 

In particolare viene chiarito che sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

 

In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio n. 6499/2013.

 

Rimane fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, a soli 7 giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021.

 

L’articolo 1, comma 363, lett. c), della Legge di Bilancio 2021 ha inoltre prorogato per l’anno 2021, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

 

La citata circolare fornisce inoltre indicazioni relativamente alla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri in caso di morte perinatale del figlio. L’art. 1, comma 25, della L. 178/2020 ha infatti modificato l’art. 4, comma 24, lettera a), della legge 92/2012, prevedendo e ampliando la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.

 

All.toCircolare numero 42 del 11-03-2021

 

                                                                                                                                       

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