LEGGE DI BILANCIO 2021: QUARANTENA E LAVORATORI FRAGILI- MESSAGGIO INPS N.171/2021

Gennaio 19, 2021
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Vi informiamo che l’INPS ha pubblicato il messaggio n.171/2021, in allegato, con il quale fornisce indicazioni in merito alle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) riguardo  la tutela della malattia per i lavoratori privati posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, e per i lavoratori c.d. fragili.

Come noto infatti, in base all’art. 1, comma 481, della legge di Bilancio, nel periodo che va dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 per i lavoratori c.d. fragili, (vale a dire immunodepressi, malati oncologici e con disabilità gravi identificati dall’art. 26 comma 2, del DL n. 18/2020) viene prorogata l’equiparazione – dal punto di vista del trattamento economico spettante – al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio.

 

L’Istituto, sulla scorta di quanto già chiarito con il messaggio n.4157 del 9 novembre 2020, ribadisce che la tutela prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. Viene ribadito che l’equiparazione per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

 

L’art. 1, comma 481, della Legge di Bilancio 2021 proroga inoltre al 28 febbraio 2021 anche la previsione del comma 2-bis dell’art. 26 del DL 18/2020 (in precedenza valida solo per il periodo 16/10/2020 – 31/12/2020) che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto.

 

Per quanto concerne infine i lavoratori del settore privato posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’Istituto, l’art. 1, comma 484 della Legge di Bilancio 2021, ha modificato la previsione del comma 3 dell’art. 26 del DL 18/2020, eliminando a decorrere dal 1° gennaio 2021 l’obbligo del medico curante di indicare sulla certificazione gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, precedentemente previsto per l’anno 2020.

Messaggio numero 171 del 15-01-2021