LAVORO|FISCO Decontribuzione Sud – applicazione della misura dal 1° luglio al 31 dicembre 2022: circolare INPS n.90/2022

Luglio 28, 2022
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In riferimento alla nostra precedente comunicazione sull’approvazione da parte dalla Commissione europea (Decisione C(2022)4499 final del 24 giugno 2022) della decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2022, informiamo che l’Inps, con la Circolare n. 90 pubblicata il 27 luglio u.s. riportata in allegato, ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo, limitatamente al periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022.

Per quanto attiene invece la gestione dello sgravio relativamente al periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2029, le istruzioni saranno fornite all’esito di un procedimento di autorizzazione UE, di cui daremo notizia.

Nel riportare di seguito i principali contenuti di interesse della circolare Inps, ricordiamo che la decontribuzione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 (commi da 161 a 169, dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n.178), e prevede il riconoscimento ai datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di un esonero contributivo parziale anche per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2029.

In particolare, lo sgravio è pari al:

30% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;

20% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027;

10% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2029.

Circolare Inps n. 90/2022

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

 

Possono accedere al beneficio in oggetto i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, nonché dei settori espressamente esclusi dalla medesima previsione normativa.

Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse

 

Nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura INPS territorialmente competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.

Pertanto, le Strutture territoriali, dopo aver verificato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all’interno delle regioni ammesse e che tale unità operativa risulta regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico aziendale”, possono attribuire o prorogare il codice di autorizzazione “0L” con data di inizio validità dal 1° luglio 2022 e con fine validità al 31 dicembre 2022.

Somministrazione di lavoro

Nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.

Natura dell’esonero e condizioni di spettanza

La c.d. Decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia istaurati che istaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato a:

– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

-assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

-rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Il beneficio contributivo in commento si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Con specifico riferimento all’applicazione della misura in trattazione per il periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022, la Commissione europea, con Decisione C(2022) 4499 final del 24 giugno 2022, ha autorizzato la fruizione della stessa nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework.

Al riguardo, la circolare precisa che, in base alla sezione 2.1, “Aiuti di importo limitato”, del citato Temporary Crisis Framework, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

siano di importo non superiore a 400.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 35.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

– l’aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.

Per quanto riguarda la sussistenza di tale ultimo requisito, si osserva che, conformemente a quanto indicato nella citata Decisione C(2022) 4499 final del 24 giugno 2022, con la quale è stata autorizzata la concedibilità dell’aiuto in trattazione, è necessario che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall’aggressione russa all’Ucraina.

Pertanto, precisa ulteriormente l’Istituto, ai fini della legittima fruizione dell’aiuto, quest’ultimo non deve necessariamente essere ricollegato a un aumento dei prezzi dell’energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull’economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche, con una particolare accentuazione nelle regioni meridionali italiane che si trovano già in una situazione di svantaggio.

Di conseguenza, in conformità a quanto previsto nella sezione 1.4. – “Misure di aiuto di Stato adeguate”, punto 26, del Temporary Crisis Framework, l’aiuto in trattazione può essere concesso anche alle imprese in difficoltà, diversamente dalla disciplina prevista nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, che escludeva espressamente dal proprio ambito di applicazione le imprese che già versassero in una condizione di difficoltà

In considerazione della natura dell’agevolazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Coordinamento con altri incentivi

Come detto l’agevolazione consiste in un esonero pari al 30% della contribuzione datoriale, con esclusione dei premi e contributi INAIL, complessivamente dovuta sino al 31 dicembre 2025 (con decurtazione successiva pari al: 20% per il 2026-2027 e 10% per il 2028-2029), a fronte di rapporti di lavoro sia instaurati che instaurandi.

L’Istituto chiarisce che lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

La cumulabilità trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo che con riferimento agli incentivi di tipo economico.

Infine, l’Istituto con la circolare in commento fornisce le indicazioni operative per la fruizione della misura, indicando in particolare le modalità di esposizione dei dati con il sistema Uniemens.

All.to

 Circolare_numero_90_del_27-07-2022

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