Con la circolare n. 183/2021, in allegato, l’INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra nel dettaglio le novità introdotte dal DL n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale).
Come noto infatti, il citato Decreto, in vigore dallo scorso 22 ottobre, ha previsto, tra l’altro, importanti disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica Covid-19, come di seguito indicati:
- Datori di lavoro che rientrano nelle tutele dell’assegno ordinario (FIS) e della cassa integrazione in deroga
L’art. 11, comma 1, del DL 146/2021 prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19 la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del DL in commento (22 ottobre 2021), domanda di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, ai sensi degli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del DL 18/2020.
Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.
Le 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane di cui all’art. 8, comma 2, del DL n. 41/2021, decorso il periodo autorizzato.
I trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione salariale in deroga previsti dall’art. 11, comma 1, del DL n. 146/2021, trovano applicazione ai lavoratori che risultino al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto–legge n. 146/2021) alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.
- Trattamenti di integrazione salariale per le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (cod. Ateco2007 13, 14 e 15)
Il comma 2 dell’art. 11 del DL 146/2021 prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati con i codici Ateco2007 13, 14 e 15, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19, la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del DL in commento (22 ottobre 2021), domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli art. 19 e 20 del DL 18/2020, per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.
Per tali trattamenti non è dovuto il contributo aggiuntivo.
Le 9 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all’art. 50-bis, comma 2, del DL n. 73/2021, decorso il periodo autorizzato. Per richiedere il nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal decreto fiscale, i datori di lavoro in argomento devono, comunque, risultare già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dal decreto Sostegni-bis, a prescindere dalla durata di quest’ultimo che, quindi, potrà risultare anche inferiore al massimo richiedibile, pari a 17 settimane. In ogni caso, l’accesso al nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.
Anche in questo caso, il trattamento di integrazione salariale trova applicazione ai lavoratori che risultino alla data del 22 ottobre 2021 alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni (data di entrata in vigore del decreto–legge n. 146/2021).
I datori di lavoro interessati alla fruizione dei nuovi periodi di integrazione salariale per emergenza Covid-19 (Assegno ordinario (FIS), Cig in deroga e Cigo per aziende con cod. Ateco2007 13, 14 e 15) dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale denominata “COVID 19 – DL 146/21”.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della Circolare allegata.
All.toCircolare_numero_183_del_10-12-2021
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