Come noto, la misura agevolativa c.d. Decontribuzione Sud è stata prorogata fino al 31.12.2024, avendo ricevuto l’autorizzazione da parte della Commissione Europea con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 (cfr. nostre informative del 25/06/2024 e del 4/07/2024).
Attualmente la percentuale di esonero contributivo per il datore di lavoro è pari al 30%.
Sono destinatari della misura i datori di lavoro privati con sede in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’esonero in trattazione non prevede un massimale nell’importo per singolo lavoratore.
Con circolare n. 82 del 17 luglio u.s., in allegato, l’INPS illustra l’ambito di applicazione della citata misura.
In particolare, l’Istituto chiarisce che con specifico riferimento al perimetro di efficacia temporale della misura in questione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate a fare data dal 1° luglio 2024.
Conseguentemente, la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea con la citata decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 –trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.
Al riguardo, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS precisa che, qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.
Conseguentemente, in forza della suddetta autorizzazione della Commissione europea, il beneficio contributivo in oggetto trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla circolare allegata.
All.to
Circolare-numero-82-del-17-07-2024
RELAZIONI INDUSTRIALI:
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Francesco Cotini 089200815 [email protected]
