LAVORO | Fondo Nuove Competenze: pubblicato il Decreto Ministeriale 10 ottobre 2024

Novembre 28, 2024
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 Come noto, l’art.88 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha istituito il Fondo Nuove Competenze (FNC), in questa edizione anche denominato “Competenze per le innovazioni”, finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione, attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi di accrescimento delle competenze nei suddetti ambiti.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2024, in allegato – pubblicato lo scorso 26 novembre nella sezione Pubblicità legale del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – vengono regolati i termini e le modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze.

Il Fondo Nuove Competenze finanzia parte del costo orario dei lavoratori che, in coerenza con le intese di rimodulazione sottoscritte tra datori di lavoro e parti sindacali, sono coinvolti in percorsi formativi.

Per le aziende aderenti a Fondi Paritetici Interprofessionali, gli accordi devono essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio fondo di riferimento.

Possono accedere al FNC i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori secondo quanto previsto nel presente decreto.

Gli accordi collettivi devono contenere quali elementi minimi: i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze; il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento; il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo di competenze; l’eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti (disoccupati che siano stati preselezionati dall’azienda – cfr. art. 2, comma 1, punti f e g del Decreto allegato). Ulteriori elementi degli accordi sindacali saranno indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel successivo Avviso pubblico di selezione delle proposte di finanziamento.

Il Fondo Nuove Competenze finanzia il 60% della retribuzione e il 100% dei contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione. Nei percorsi formativi presentati da sistemi formativi e filiere formative la quota retributiva finanziabile è dell’80 per cento. Il finanziamento arriva al 100% della quota retributiva nel caso disoccupati da oltre 12 mesi assunti successivamente alla data di pubblicazione del decreto ministeriale e prima dell’avvio della formazione con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Nel caso in cui i richiesti accordi sindacali di rimodulazione dell’orario prevedano la partecipazione al progetto formativo di disoccupati preselezionati dall’azienda, assunti per almeno il 70% di loro con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo, il datore di lavoro riceverà un contributo di 800 euro per ogni disoccupato assunto, da conguagliare fino al 100% della retribuzione degli altri lavoratori già assunti e informazione. Questo contributo è ridotto a 300 euro per i disoccupati assunti con contratto stagionale di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura.

I datori di lavoro possono presentare una sola istanza di contributo scegliendo fra le seguenti linee di intervento:

  1. SISTEMI FORMATIVI: ossia i sistemi/ gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player. Il progetto formativo deve coinvolgere almeno una Big Player in qualità di capofila del Sistema Formativo classificata grande impresa secondo la definizione ai sensi della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 1º gennaio 2024. Nell’ambito di ogni raggruppamento, solo una grande impresa potrà essere identificata come “capofila”.

Il progetto formativo deve coinvolgere al massimo il 60% dei lavoratori della capofila.

Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Sistema Formativo è fissato in 12 milioni di euro.

Il Sistema Formativo non dovrà necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.

  1. FILIERE FORMATIVE: ossia i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese di piccole e medie dimensioni che operano preferibilmente nell’ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica.

Il progetto formativo deve coinvolgere datori di lavoro non classificati grande impresa secondo la definizione ai sensi della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 1º gennaio 2024 e tale raggruppamento di imprese deve comunque prevedere una capofila.

Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Filiera Formativa è fissato in 8 milioni di euro.

La Filiera Formativa non dovrà necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.

  1. SINGOLI DATORI DI LAVORO che soddisfino i requisiti richiesti dai contenuti, piani ed interventi formativi finanziabili. In questa terza linea di intervento il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza è fissato in 2 milioni di euro per datore di lavoro.

Ai fini dell’approvazione delle singole istanze di contributo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali richiede alle regioni e province autonome territorialmente competenti di esprimere un parere sul progetto formativo, tenuto conto della programmazione dei suddetti enti.

Decorsi i 10 giorni di calendario dalla data di richiesta, il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso. Si specifica che la richiesta è rivolta alla regione o provincia autonoma nella quale si trova ciascuna sede operativa presso cui prestano servizio i lavoratori coinvolti nel progetto formativo presentato.

Al fine della presentazione dell’istanza di contributo, i datori di lavoro identificano, in sede di intesa con le parti sindacali come definite all’articolo 4, i fabbisogni di interventi di accrescimento delle competenze dei lavoratori nel contesto dei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto che intervengono nei seguenti ambiti:

  • sistemi tecnologici e digitali;
  • introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale;
  • sostenibilità ed impatto ambientale;
  • economia circolare;
  • transizione ecologica;
  • efficientamento energetico;
  • welfare aziendale e benessere organizzativo.

Il piano formativo deve dare evidenze delle competenze possedute dal lavoratore e della personalizzazione degli interventi formativi per l’adeguamento delle competenze individuali in funzione dei fabbisogni del datore di lavoro. La sua progettazione deve essere effettuata in funzione degli obiettivi di apprendimento relativi ai repertori di riferimento indicati dal decreto ministeriale 115/2024: Atlante del lavoro e delle qualificazioni, Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (Qcer), Quadro comune europeo di riferimento per le competenze imprenditoriali (EntreComp), Quadro comune europeo di riferimento perle competenze delle competenze personali, sociali e di apprendimento (LifeComp), standard di competenze stabiliti nell’ambito dell’indagine internazionale dell’Ocse-Piaac (Numeracy).

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura del Decreto allegato.

All.to

Decreto Fondo Nuove Competenze 10 ottobre 2024

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