LAVORO | Decreto Legge n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) – Indennità una tantum 200 euro per i lavoratori dipendenti: ulteriori indicazioni INPS – circolare n.73/2022 e messaggio n. 2559/2022

Giugno 27, 2022
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Come noto, il DL n.50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) ha previsto, tra l’altro, un’indennità una tantum di 200 euro destinata ai lavoratori dipendenti.

 

I destinatari della misura sono i lavoratori non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 del DL 50/2022 e che hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a proprio carico di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 121, L. n. 234/2021).

 

L’indennità “…è riconosciuta per il tramite del datore di lavoro, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022…”; “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità […] è compensato attraverso la denuncia” UniEmens.

 

Con la circolare n. 73 dello scorso 24 giugno, in allegato, l’INPS fornisce le istruzioni applicative in merito al riconoscimento di tale indennità.

 

L’Istituto, facendo seguito ai precedenti messaggi n. 2397/2022 e n. 2505/2022, chiarisce che la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio e gli altri requisiti posti dall’art. 31 del DL 50/2022, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto, ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad es. part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad es. in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto).

 

Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32, commi 1 e 18”.

 

Come noto, il DL 52/2022 aveva indicato nel primo quadrimestre 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero dello 0,8% di cui alla L. 234/2021, al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro. A tal riguardo, l’Istituto precisa che, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare in commento.

 

Infine, con il messaggio n. 2559 del 24 giugno scorso, in allegato, l’INPS in riferimento alla dichiarazione che il lavoratore dovrà presentare al proprio datore di lavoro, al fine di agevolare l’adempimento, fornisce un fac-simile personalizzabile e non vincolante.

 

 All.ti

Circolare_numero_73_del_24-06-2022 Messaggio_numero_2559_del_24-06-2022 (1) Messaggio_numero_2559_del_24-06-2022_Allegato_n_1