LAVORO | Decreto Legge n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) – Indennità una tantum 200 euro per i lavoratori dipendenti: messaggio INPS n. 2505/2022

Giugno 22, 2022
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Come noto, il DL n.50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) ha previsto, tra l’altro, un’indennità una tantum di 200 euro destinata ai lavoratori dipendenti.

 

I destinatari della misura sono i lavoratori non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 del DL 50/2022 e che hanno beneficiato – per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022 – dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico proprio carico di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 121, L. n. 234/2021).

 

L’indennità “…è riconosciuta per il tramite del datore di lavoro, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022…”; “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità […] è compensato attraverso la denuncia” UniEmens.

 

Facendo seguito al messaggio n. 2397/2022 (cfr. nostra informativa), l’INPS ha pubblicato lo scorso 21 giugno il messaggio n. 2505, in allegato, con il quale fornisce importanti precisazioni.

 

In particolare, l’Istituto precisa quale sia “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”, così come indicato nella predetta disposizione di legge.

 

In particolare, si chiarisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022.

 

Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.

 

Stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).

 

Il messaggio, alla luce dei chiarimenti forniti, riporta infine le istruzioni operative aggiornate relative alla modalità di esposizione nell’Uniemens dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum.

 

 

All.toMessaggio_numero_2505_del_21-06-2022 (1)