LAVORO | Articolo 20, comma 1, del DL n. 115/2022 – esonero contributivo dell’1,2%: ulteriori indicazioni INPS con il messaggio n. 4009/2022

Novembre 8, 2022
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Come noto, l’articolo 20, comma 1, del DL n. 115/2022 (c.d. Aiuti-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022, ha introdotto per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 un esonero contributivo dell’1,2% per i lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti, che si aggiunge a quello dello 0,8% già previsto dalla legge di Bilancio 2022 (cfr. circolare INPS n. 43/2022).

Con il messaggio n. 3499/2022 l’INPS aveva fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo in oggetto.

Lo scorso 7 novembre l’Istituto è ritornato sull’argomento e con il messaggio n. 4009, in allegato, ha precisato che l’integrazione dell’1,2%, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.

I datori di lavoro, qualora nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, e avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”.

A parziale rettifica di quanto indicato nel messaggio n. 3499/2022, l’Istituto specifica che la valorizzazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice “L097” deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.

I datori di lavoro, nell’ipotesi in cui non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2%, validando il codice causale in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.

Si rinvia alla lettura del messaggio allegato per gli ulteriori approfondimenti.

All.to

Messaggio_numero_4009_del_07-11-2022

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