INTERNAZIONALIZZAZIONE | SANZIONI RUSSIA / price cap per prodotti petroliferi russi

Febbraio 7, 2023
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Nei giorni scorsi, in linea con quanto concordato in ambito G7, la UE ha formalizzato il massimale di prezzo (price cap) entro cui sono previste deroghe per il trasporto marittimo verso Paesi terzi – inclusi i servizi di assistenza tecnica o finanziaria ed intermediazione – di prodotti petroliferi (di cui al codice NC 2710), originari o esportati dalla Russia. Le soglie sono fissate a 100 USD al barile per i prodotti raffinati di alta qualità e a 45 USD al barile per i prodotti di bassa fascia.

La misura, effettiva dal 5 febbraio, si aggiunge al price cap sul petrolio greggio russo già in vigore dallo scorso dicembre (con soglia fissata a 60 USD al barile).

È previsto un periodo transitorio per prodotti petroliferi russi acquistati e caricati nel porto di carico prima del 5 febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima del 1° aprile 2023. Inoltre, il meccanismo del price cap sarà riesaminato entro metà marzo 2023 e la revisione avverrà regolarmente ogni due mesi.

 

Gli strumenti legislativi di riferimento sono consultabili al seguente collegamento: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2023:032I:FULL&from=IT (si tratta, in particolare, dei Regolamenti 250/2023 e 251/2023 – che integrano e modificano il Reg. 833 ed il relativo All. XXVIII – e della Decisione PESC 252/2023).

 

Ulteriori dettagli sono disponibili nel comunicato UE: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/02/04/eu-agrees-on-level-of-price-caps-for-russian-petroleum-products/