INTEGRAZIONI SALARIALI CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID-19: CIRCOLARE INPS N.72/2021

Maggio 5, 2021
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Con la circolare n.72/2021, in allegato, l’INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra le novità introdotte dal DL 22 marzo 2021, n.41 (c.d. Decreto Sostegni) in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19.

L’Istituto con il messaggio n.1297/2021 aveva fornito le prime informazioni in merito alle novità introdotte dal citato Decreto.

Come noto, l’art. 8, comma 1, del DL 41/2021 introduce un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (Cigo) richiedibile dai datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Tali 13 settimane si aggiungono alle 12 previste dalla L. 178/2020 (cd. Legge di Bilancio 2021), che si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso.

Pertanto, in caso di ricorso alla Cigo, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, secondo l’articolazione che segue:

– 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

– ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Per i trattamenti di assegno ordinario del FIS e di cassa integrazione in deroga (CIGD), i datori di lavoro possono invece, ai sensi dell’art. 8 -comma 2- del DL 41/2021, presentare domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Pertanto, in caso di ricorso all’assegno ordinario del Fis e alla Cig in deroga, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, secondo la seguente articolazione:

– 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;

– ulteriori 28 settimane dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.

In ordine alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, la decorrenza del 1° aprile 2021, prevista dal menzionato articolo 8 del DL 41/2021 per tutte le tipologie di trattamenti, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla Legge n.178/2020, atteso che per coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell’attività dal 1° gennaio 2021, le 12 settimane di interventi previste dalla legge di Bilancio 2021, sono terminate al massimo il 25 marzo 2021.

Con la circolare in commento l’Istituto chiarisce quindi che, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle more della definizione dell’iter legislativo di conversione in legge del DL Sostegni, il nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021).

Come già anticipato con il messaggio n.1297/2021, per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di Cigo, assegno ordinario del Fis e Cig in deroga previsti dal DL 41/2021, i datori di lavoro dovranno utilizzare la causale “COVID 19 – DL 41/2021”.

I datori di lavoro, che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 – DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, potranno inviare entro il 31 maggio 2021 una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, assegno ordinario del FIS e CIGD, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza.

L’Istituto precisa, infine, che destinatari dei nuovi trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID 19 – DL 41/21” sono tutti i datori di lavoro privati, anche se non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per la causale COVID-19.

L’Istituto chiarisce altresì che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario del FIS previsti dal DL 41/2021 trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del medesimo DL).

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.to

Circolare_numero_72_del_29-04-2021

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