INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE: MESSAGGIO INPS N. 689 DEL 17/02/2021

Febbraio 18, 2021
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Come noto, l’art. 14 del DL 104/2020 (cd. Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a tale accordo.

 

Tale disposizione è stata poi prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 311, L. 178/2020), che disciplina le preclusioni e le sospensioni relative al divieto di licenziamento di cui ai commi 309 e 310 del medesimo art. 1, fino al 31 marzo 2021.

 

Con il messaggio n.689 dello scorso 17 febbraio, in allegato, l’INPS chiarisce che ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore

Tale ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal DLgs n.22/2015.

 

All.toMessaggio numero 689 del 17-02-2021

 

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