FONDO NUOVE COMPETENZE: TERMINI E MODALITÀ DI ACCESSO – DECRETO 22 GENNAIO 2021

Febbraio 15, 2021
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Come noto, l’art.88 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha istituito il Fondo Nuove Competenze, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), avente la finalità di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

I contributi erogati attraverso il Fondo remunerano ai datori di lavoro il costo del personale, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, relativo alle ore di frequenza dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi stipulati.

 

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 gennaio 2021, in allegato, viene modificato il precedente Decreto del 9/10/2020, e vengono regolati i termini e le modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze.

 

In particolare, il Decreto prevede che gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori devono essere sottoscritti entro il 30 giugno 2021. Entro la medesima data devono essere presentate ad ANPAL le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze, al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31 dicembre 2021.

 

Gli accordi collettivi devono prevedere progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo di competenze nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.

 

Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, è individuato in 250 ore.

 

Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il predetto termine è elevato a 120 giorni nei casi di finanziamento degli interventi da parte di Fondi paritetici interprofessionali.

 

Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentati anche regionali, svolgono attività di formazione, come indicato dall’art. 2 del Decreto del 22 gennaio 2021.

 

Può altresì svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove l’accordo collettivo lo preveda.

 

Sul tema si segnala che l’Agenzia ha pubblicato una serie di FAQ costantemente aggiornate e consultabili  all’indirizzo https://www.anpal.gov.it/faq sezione Fondo Nuove Competenze.

 

All.to

All._1-Decreto (1) (1)

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