Fondo di Integrazione Salariale Circolare INPS n. 176

Settembre 15, 2016
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Vi informiamo che lo scorso 9 Settembre l’INPS ha pubblicato la circolare n.176, riportata in allegato, relativa alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (L. n. 92/2012 e D.Lgs 148/2015).

Come noto, il D.Lgs. n.148/2015 ha introdotto, a decorrere dal 1° Gennaio 2016, il Fondo di Integrazione Salariale per i datori di lavoro che occupano oltre 5 dipendenti e non hanno diritto agli ammortizzatori sociali, né hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali.

La circolare in oggetto disciplina, tra l’altro, l’ambito di applicazione e le misure relative alle prestazioni ed alla contribuzione. Relativamente a quest’ultimo aspetto, al punto 7.2 l’Istituto disciplina le modalità di versamento della contribuzione ordinaria e, in particolare, regola il versamento della contribuzione, dovuta a decorrere dal 1° Gennaio 2016.

In considerazione dell’avvenuto ampliamento della platea dei datori di lavoro destinatari del Fondo, è necessario distinguere tra i datori di lavoro che erano già iscritti al fondo residuale, i quali versano la contribuzione dal Gennaio 2016 ed i datori di lavoro non iscritti, che solo ora sono chiamati al versamento contributivo anche per il pregresso.

Inoltre, nel provvedimento si prevede che “la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da gennaio a settembre 2016, dovrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare(deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).

Resta ferma la possibilità, per gli interessati, di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare)”.

Pertanto, il pagamento in unica soluzione della contribuzione (comprensiva della quota a carico dei lavoratori) potrà essere effettuata entro il 16 Dicembre 2016. Resta ferma la facoltàdi rateizzare il debito (anche con riferimento alla quota dei lavoratori), con pagamento anche degli interessi di dilazione.

L’eventuale domanda di rateizzazione va effettuata entro la scadenza del 16 Dicembre 2016.

Allegati

Circolare numero 176 del 09-09-2016_Allegato n 3

Circolare numero 176 del 09-09-2016_Allegato n 2

Circolare numero 176 del 09-09-2016_Allegato n 1

Circolare numero 176 del 09-09-2016