FATTISPECIE CONTRATTUALI DI LAVORO A TERMINE ESCLUSE DALL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DI FINANZIAMENTO NASPI – CIRCOLARE INPS N. 91/2020

Agosto 5, 2020
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Vi informiamo che l’INPS ha pubblicato la circolare n.91/2020, riportata in allegato, con la quale delinea le fattispecie contrattuali di lavoro a termine escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale di finanziamento NASpI, alla luce delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 12, della legge n. 160/2019, all’articolo 2, commi 28 e 29, della legge n. 92/2012.

Come noto, l’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, disciplina il contributo addizionale di finanziamento NASpI, pari all’1,4% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Il suddetto contributo è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

Il successivo comma 29 dello stesso articolo elenca le fattispecie contrattuali alle quali il contributo addizionale non si applica.

Successivamente, l’art. 1, comma 13, della legge n.160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) ha modificato le disposizioni normative di cui sopra, ampliando il novero delle fattispecie contrattuali non soggette al contributo addizionale.

Per espressa disposizione dell’articolo 2, commi 28 e 29, della legge n. 92/2012, il contributo addizionale non si applica:

 

  • ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
  • ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali;
  • agli apprendisti;
  • ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
  • ai lavoratori di cui all’articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (assunzioni di lavoratori adibiti all’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84);

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.to

Circolare numero 91 del 04-08-2020