ESONERO PER LE ASSUNZIONI EFFETTUATE CON CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE: PRIME INDICAZIONI – CIRCOLARE INPS N.115/2021

Agosto 4, 2021
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Come noto, l’art. 41 del DL n.73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n.106/2021, ha introdotto il cd. contratto di rioccupazione, consistente in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. n. 150/2015.

L’assunzione con il cd. contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento di durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Ai sensi dell’art. 41 del DL n.73/2021, l’assunzione con tale tipologia contrattuale attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali dovuti (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di 6.000 euro annui riparametrati ed applicati su base mensile.

Possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, che effettuano assunzioni mediante contratto di rioccupazione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 del C.C., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se al termine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Si ricorda che il beneficio in oggetto è concesso, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un <<Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19>>, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

In data 28 giugno 2021 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura in oggetto e la medesima Commissione, con la decisione C(2021) 5352 final del 14 luglio 2021, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero.

Con la circolare n. 115/2021, in allegato, l’INPS fornisce le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero. Con apposito messaggio, l’Istituto provvederà ad emanare le istruzioni per la fruizione della misura con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero, che sarà reso disponibile all’inizio del mese di settembre 2021, e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

All.to

Circolare_numero_115_del_02-08-2021

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