ESONERO PER LE ASSUNZIONI EFFETTUATE CON CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE: INDICAZIONI OPERATIVE – MESSAGGIO INPS N.3050/2021

Settembre 14, 2021
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Come noto, l’art. 41 del DL n.73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n.106/2021, ha introdotto il cd. contratto di rioccupazione, consistente in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. n. 150/2015.

L’assunzione con il cd. contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento di durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Ai sensi dell’art. 41 del DL n.73/2021, l’assunzione con tale tipologia contrattuale attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali dovuti (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di 6.000 euro annui riparametrati ed applicati su base mensile.

Possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, che effettuano assunzioni mediante contratto di rioccupazione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 del C.C., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se al termine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Si ricorda che il beneficio in oggetto è concesso, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un <<Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19>>, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

In data 28 giugno 2021 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura in oggetto e la medesima Commissione, con la decisione C(2021) 5352 final del 14 luglio 2021, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero.

Come comunicato con nostra informativa dello scorso 4 agosto, l’INPS con circolare n. 115/2021, che per completezza si riporta nuovamente in allegato, ha fornito le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero.

Successivamente, con messaggio n. 3050 dello scorso 9 settembre, in allegato, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative per la fruizione della misura.

In particolare l’Istituto comunica che a decorrere dal prossimo 15 settembre, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul portale www.inps.it, sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line RIOC”, volto alla richiesta del beneficio in oggetto.

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “RIOC”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

  • indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
  • codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
  • importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • indicazione della eventuale percentuale di part-timenel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali svolgerà le seguenti attività:

  • verificherà l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuerà l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare la misura nel registro nazionale degli aiuti di Stato. Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, l’Istituto precisa che anche in tali ipotesi l’agevolazione verrà registrata nel registro nazionale degli aiuti di Stato e che l’onere di non superare il massimale, in virtù di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 150/2015, è a carico dell’utilizzatore.

All.ti

Circolare_numero_115_del_02-08-2021

Messaggio_numero_3050_del_09-09-2021 (1)

Messaggio_numero_3050_del_09-09-2021_Allegato_n_1 (1)

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