ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE – ART. 3 DL 104/2020: MESSAGGIO INPS N.4254/2020

Novembre 17, 2020
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Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni sul tema, Vi informiamo che l’INPS con messaggio n. 4254/2020, in allegato, fornisce le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero in oggetto nel flusso Uniemens.

 

Come noto, l’art. 3 del DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni, dalla legge n.126/2020, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31/12/2020, per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale (Cigo, Fis e Cig in Deroga) legati all’emergenza Covid-19 e che ne abbiano già fruito negli scorsi mesi di maggio e giugno.

 

L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 28 ottobre 2020, il regime di aiti di Stato e il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020.

 

Con la circolare n. 105/2020 l’Istituto aveva fornito le prime indicazioni per la gestione dell’esonero contributivo in questione.

 

Con il messaggio n.4254/2020, l’INPS comunica che i datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale autocertificano:

-le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;

-la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;

-la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;

-l’importo dell’esonero.

 

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. L’operatore della Struttura territorialmente competente (U.O. Anagrafica e Flussi), una volta ricevuta la richiesta, attribuirà, dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

 

Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, l’Istituto precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 – da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero – deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Inoltre, ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.

 

Il messaggio ricorda inoltre che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

Qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in oggetto, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo quanto previsto al paragrafo 6 della circolare n. 105/2020 (ossia nel caso in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva).

 

Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104”; e nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

 

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). I datori di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente, dovranno avvalersi di analoga procedura.

 

All.to

 

Messaggio numero 4254 del 13-11-2020