ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE – ART. 3 DL 104/2020: CIRCOLARE INPS N.105/2020

Settembre 22, 2020
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Come noto, l’art. 3 del DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha previsto un esonero dal versamento dei contributi per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31/12/2020, per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale (Cigo, Fis e Cig in Deroga) legati all’emergenza Covid-19 e che ne abbiano già fruito negli scorsi mesi di maggio e giugno.

L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

L’INPS con la circolare n.105/2020, in allegato, ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla fruizione del predetto esonero contributivo.

L’Istituto chiarisce che l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali nelle suddette mensilità di maggio e giugno 2020, siano state fruite le specifiche tutele di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020, convertito con modificazioni, dalla L. 27/2020 e ss.mm.ii..

Conseguentemente, l’importo dell’esonero potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di cui sopra.

Come detto, ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero è previsto che i datori di lavoro interessati non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui all’art.1 del DL 104/2020. Qualora quindi il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in oggetto, non potrà più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza Covid-19.

Sarà possibile accedere all’esonero contributivo in commento – e fruire degli eventuali periodi di integrazione salariale ai sensi del DL 18/2020 – per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di integrazioni salariali in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020) o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio. La suddetta possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Durante tutto il periodo di fruizione dell’esonero, che comunque non potrà prorogarsi oltre il 31 dicembre 2020, operano i divieti di cui all’art. 14 del DL 104/2020 (blocco dei licenziamenti). La violazione della suddetta previsione comporta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare una nuova domanda di integrazione salariale ai sensi dell’art.1 del DL 104/2020.

L’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione non versata nelle suddette mensilità costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale.

L’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.

Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nelle mensilità di maggio e giugno 2020, utili ai fini della definizione dell’ammontare dell’esonero, rientrano sia quelle fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto.

L’esonero in trattazione, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Infine, l’Istituto chiarisce che le previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domande, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in oggetto, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali Covid-19 e dalla specifica normativa recata dal DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 e ss.mm.ii..

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

Circolare numero 105 del 18-09-2020