EMERGENZA COVID-19: TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – NUOVA DISCIPLINA DECADENZIALE PREVISTA DAL DL 52/2020 – MESSAGGIO INPS N.2901/2020

Luglio 22, 2020
image_pdfimage_print

Vi informiamo che l’INPS ha pubblicato il messaggio n.2901/2020, in allegato, con il quale, in applicazione del DL 52/2020, fornisce indicazioni operative riguardo la nuova disciplina decadenziale prevista per i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19.

 

Come noto infatti, l’art. 1, comma 2, del DL 52/2020, oltre a stabilire termini di trasmissione più stringenti per l’invio delle istanze, ha introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale per l’emergenza epidemiologica COvid-19.

 

La citata normativa prevede che la domanda venga presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

Con il messaggio in oggetto, l’Istituto chiarisce che tale termine decadenziale non deve intendersi in termini assoluti, ma deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.

 

Con un seguente esempio l’Inps spiega che per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto (ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa), la decadenza riguarderà solo il periodo riferito al mese di luglio; per il periodo dal 1° agosto all’8 agosto, il datore di lavoro potrà comunque richiedere l’intervento di CIGO mediante l’invio di una nuova domanda, nel rispetto dei termini previsti dal DL 52/2020.

All.to Messaggio numero 2901 del 21-07-2020