EMERGENZA COVID-19 – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AI SENSI DEL DL 157/2020: CIRCOLARE INPS N.145/2020

Dicembre 15, 2020
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Come noto, l’art. 2 del DL 157/2020 (c.d. Decreto Ristori – quater) prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020.

L’INPS con la circolare n. 145 dello scorso 14 dicembre, in allegato, fornisce indicazioni generali in ordine all’ambito di applicazione del citato dettato normativo. Con successivo messaggio l’Istituto provvederà poi a fornire le relative istruzioni operative.

L’art. 2, comma 1 del DL Ristori-quater prevede che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente” sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020.

Inoltre, ai sensi del 2° comma del medesimo articolo, i versamenti in scadenza a dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione di fatturato.

L’Istituto comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione in oggetto, per verificare in capo ai medesimi la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato.

Il comma 3 dell’art. 2 del DL 157/2020 estende poi l’applicazione delle suddette disposizioni ai soggetti di seguito indicati, a prescindere dal possesso dei requisiti concernenti l’ammontare dei ricavi e la riduzione del fatturato di cui sopra:

 

  1. A. Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020. I codici ATECO che identificano le attività economiche, riconducibili ai soggetti interessati dalla sospensione in esame, sono riportati nell’Allegato n. 1 alla circolare.

 

  1. B. Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione (Allegato n. 2 alla circolare in oggetto) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. zone arancioni e rosse);

 

  1. C. Soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020 (Allegato n. 3 alla circolare) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge n. 149/2020 (c.d. zone rosse);

 

  1. D. Soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator (Allegato n. 4 della circolare) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge n. 149/2020 (c.d. zone rosse).

Le aziende private con dipendenti possono usufruire delle sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali individuate alle lettere B, C e D di cui sopra, in relazione ai relativi dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Agli effetti della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020, secondo la previsione dell’art. 2, comma 3, del DL 157/2020, gli ambiti territoriali sono stati individuati, alla data del 26/11/2020, dalle relative ordinanze del Ministero della Salute, ovvero:

-zone arancioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia;

-zone rosse: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano.

Le variazioni intervenute successivamente allo scorso 26 novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non hanno effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in oggetto.

Inoltre, l’INPS specifica che le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020 non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini relativi ai versamenti, dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.

Viene inoltre ribadito che la sospensione in trattazione non opera rispetto alla quarta rata in scadenza, nel medesimo mese di dicembre 2020, riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e s.m.i..

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 2 del DL 157/2020, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Infine, l’istituto specifica che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

All.ti

Circolare numero 145 del 14-12-2020

Circolare_numero_145_del_14-12-2020_Allegato_n_1

Circolare_numero_145_del_14-12-2020_Allegato_n_2

Circolare_numero_145_del_14-12-2020_Allegato_n_3

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