EMERGENZA COVID-19: ORDINANZA REGIONE CAMPANIA N.60 DEL 4 LUGLIO 2020 – LINEE GUIDA PER IL SETTORE DELLE AZIENDE AGRICOLE, DELLA FILIERA AGROALIMENTARE E DELLE ALTRE FILIERE CHE PREVEDONO L’UTILIZZO DI LAVORATORI STAGIONALI DI NAZIONALITÀ STRANIERA – AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA PER IL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE/LOCALE

Luglio 7, 2020
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Vi informiamo che la Regione Campania ha emanato l’Ordinanza n.60 del 4 luglio 2020, riportata in allegato, contenente ulteriori misure per la gestione e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, a seguito degli screening effettuati negli ultimi giorni da cui sono emersi casi di positività al virus in lavoratori stagionali impegnati presso aziende agricole, in massima parte extracomunitari e provenienti anche da Paesi ove sono in corso significativi focolai, viene disposto l’obbligo di adozione, da parte delle aziende agricole operanti sul territorio regionale, di misure finalizzate alla tempestiva  individuazione di eventuali soggetti positivi e alla conseguente gestione del caso.

Le linee guida contenute all’allegato 1 prevedono tra l’altro, con decorrenza dalla data dell’Ordinanza n.60 e fino al prossimo 20 luglio, l’obbligo per tali aziende di rilevare le presenze giornaliere dei propri lavoratori, ed in particolare dei braccianti stagionali, al fine di agevolare le attività di screening e di assicurare la tracciabilità degli eventuali casi di contatto con soggetti positivi; l’obbligo di mettere a disposizione i dati relativi ai lavoratori e di consentire i controlli sanitari (tamponi e/o test sierologici), anche a campione, anche presso le Aziende.

Con l’allegato 2 all’Ordinanza n.60 vengono invece aggiornate le linee guida per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, metropolitano, automobilistico, tramviario, costiero, nonché trasporto pubblico non di linea e servizi autorizzati (taxi, noleggio con conducente, autobus a fini turistici, inclusi i servizi atipici e il noleggio con/senza conducente).

Gli esercenti il trasporto marittimo di linea e non di linea, con decorrenza dalla data dell’Ordinanza in commento, sono obbligati all’osservanza delle misure di sicurezza contenute nell’allegato 2, in sostituzione di quelle già vigenti.

Con riferimento ai sistemi di trasporto diversi da quello marittimo, compatibilmente con l’andamento della situazione epidemiologica, e salvo ulteriori provvedimenti, dette linee guida saranno applicate, in sostituzione di quelle attualmente vigenti, a far data dal 9 luglio 2020.

Infine, l’Ordinanza in commento:

– raccomanda a tutti i titolari delle attività delle quali è stata consentita la riapertura con recenti Ordinanze (ad esempio attività di ballo, sport di contatto) di attuare puntualmente le misure di sicurezza prescritte;

-conferma fino al 14 luglio l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nella città di Mondragone, recentemente interessata da diversi casi di contagio;

– richiama all’obbligo di portare con sé la mascherina, anche all’aperto, su tutto il territorio regionale e di indossarla ogni qual volta la distanza interpersonale sia inferiore a un metro.

All.ti

Ordinanza-60-del-4-07-2020

allegato-1-all-ordinanza-n-60-del-4-07-2020

allegato-2-ordinanza-60-del-4-07-2020