In riferimento alla nostra news dello scorso 8 giugno, relativa all’introduzione di un nuovo credito d’imposta (la cui misura varia dal 10% al 60%) sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28 del DL 34/2020 cd DL Rilancio), ricordiamo che il DL 104/2020 cd. DL Agosto, ha prorogato di un mese la spettanza dell’agevolazione, che pertanto:
- è ora commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
- per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Possono, inoltre, beneficiare del credito d’imposta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, oltre che alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, anche alle strutture termali.
