EMERGENZA COVID-19. DISPOSIZIONI IN TEMA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DEI BAR E DELLA RISTORAZIONE – ORDIN. REGIONALE N. 77 DEL 5 OTTOBRE 2020

Ottobre 6, 2020
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Vi comunichiamo che in data 5 ottobre è stata pubblicata l’ordinanza n. 77 del 5 ottobre 2020che prevede ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica in tema di esercizio delle attività commerciali dei bar e della ristorazione.

Con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione e dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

1.1. È fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, e i bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali, fermo il divieto di vendita di alcolici dalle ore 22:00;

1.2.Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l’intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario.

  1. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data e relativi Protocolli di settore allegati e ss.mm. e ii..
  2. Sono altresì confermate tutte le disposizioni di cui all’Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020, ivi compresa la proroga:

3.1. dell’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto),

3.2. di tutte le disposizioni relative alle misure di sicurezza obbligatorie prescritte per i titolari e gli utenti di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi compreso l’obbligo di porre a disposizione, all’ingresso e all’interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l’ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l’uso della mascherina.

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chiarimento-n-35-del-5-ottobre-2020

Per informazioni

Angela Amaturo (tel. 089.200821; [email protected])

Giuseppe Baselice (tel. 089.200829; [email protected])

Marcella Villano (tel. 089200841; [email protected])