EMERGENZA COVID-19/ATTIVATO IL FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA

Dicembre 18, 2020
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che rende operativo il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, istituito dal Decreto Rilancio, che consente allo Stato – attraverso Invitalia – di poter entrare nel capitale delle aziende in crisi, per un ammontare massimo di 10 milioni di euro e per un periodo non superiore a 5 anni.

L’obiettivo del Fondo è quello di facilitare la ristrutturazione di imprese in difficoltà, prevedendo una combinazione di aiuti all’investimento e alle tutele occupazionali. Oltre alle aziende titolari di marchi storici di interesse nazionale, possono accedere allo strumento le imprese con oltre 250 dipendenti o che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’Italia, rivestendo un ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo e il benessere della collettività.

L’intervento nel capitale di rischio dovrà essere accompagnato da un apporto di investitori privati per almeno il 30%.

Il Fondo ha una disponibilità di 300 milioni per il 2020, rifinanziata con ulteriori 250 milioni per il 2021.

Le imprese che intendano avvalersi dello strumento, devono proporre al Mise un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’attività d’impresa, completo delle seguenti informazioni: i) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali; ii) le imprese che abbiano già manifestato interesse all’acquisizione della società o alla prosecuzione dell’attività d’impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri; iii) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi (art. 43);

Ai fini dell’accesso al fondo, l’impresa proponente trasmette ad Invitalia e al Ministero una specifica istanza, completa del suddetto programma di ristrutturazione, nonché ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione del medesimo.

Lo schema dell’istanza e le modalità di presentazione, saranno resi disponibili sui siti internet di Invitalia e del Mise.

Decreto Mise