EMERGENZA COVID -19 – AMMORTIZZATORI SOCIALI PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021: MESSAGGIO INPS 406/2021

Febbraio 1, 2021
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Come noto la Legge di Bilancio per l’anno 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n.178) ha previsto un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione salariale ordinaria, in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli) connessi all’emergenza epidemiologica Covid-19.

In particolare, l’art. 1, comma 300, della suddetta Legge, nel richiamare quanto previsto dagli articoli da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020, prevede per i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, la possibilità di richiedere la CIGO COVID, l’assegno ordinario COVID e la cassa integrazione in deroga COVID per 12 settimane.

La norma prevede che nel caso di Cigo Covid-19 le 12 settimane siano collocate nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2021.

Nel caso di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, invece, le 12 settimane dovranno essere collocate nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021.

Eventuali periodi di integrazioni salariali precedentemente richiesti e autorizzati ex DL 137/2020 (6 settimane fino al 31 gennaio 2021), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono computati nelle nuove dodici settimane.

Per tali 12 settimane di trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) non è previsto per i datori di lavoro il versamento di un contributo addizionale.

I trattamenti in oggetto trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge 178/2020).

Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ex art. 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021 devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. L’ultimo periodo del comma 301 dell’art. 1 della L. 178/2020 prevede che in sede di prima applicazione, il termine decadenziale di trasmissione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021. Considerato quindi che la citata legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, tale previsione normativa non modifica la scadenza ordinariamente prevista, che dunque, per le sospensioni o riduzioni dell’attività iniziate nel mese di gennaio, rimane al 28 febbraio 2021.

L’INPS con il messaggio n.406/2021, in allegato, nelle more della pubblicazione della specifica circolare con cui verranno fornite nel dettaglio le novità legislative introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, nonché le istruzioni operative per l’attuazione delle stesse, fornisce le prime indicazioni riguardanti le succitate novità, nonché le istruzioni per la presentazione delle istanze dei trattamenti di integrazione salariale.

In particolare l’Istituto comunica che per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere telematicamente domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata COVID 19 L. 178/20.

All.to

Messaggio numero 406 del 29-01-2021