DL SOSTEGNI: PRIME INDICAZIONI SULLA GESTIONE DELLE DOMANDE DI INTEGRAZIONI SALARIALI – MESSAGGIO INPS N.1297/2021

Marzo 29, 2021
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Come noto il DL n.41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) prevede tra l’altro per i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19, la possibilità di fruire di ulteriori settimane di CIGO, assegno ordinario (FIS) e cassa integrazione in deroga.

In particolare, l’art.8, comma 1, prevede la possibilità di fruire di 13 settimane di Cigo Covid-19 nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

Nel caso invece di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, l’art. 8, comma 2, prevede la possibilità di presentare domanda per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per i trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi del citato Decreto, non è dovuto alcun contributo addizionale.

Con il messaggio n.1297/2021, in allegato, l’INPS fornisce le prime informazioni in ordine alle predette novità introdotte dal Decreto Sostegni.

  • Trattamenti di integrazione salariale ordinaria

Come detto, il provvedimento introduce un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiedibile dai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

Le suddette 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla Legge di Bilancio 2021, che si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso.

Pertanto, in caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, secondo il seguente ordine:

-12 settimane dal 1° gennaio al 31 marzo 2021;

-ulteriori 13 settimane dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

– Trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione guadagni in deroga

I datori di lavoro che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e 40 DLgs 148/2015, nonché quelli che ricorrono ai trattamenti di cassa integrazione in deroga, per le sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19, possono ricorrere ai rispettivi trattamenti per un massimo di 28 settimane nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.

Come noto, in forza di quanto previsto dall’art. 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021, i medesimi soggetti possono richiedere detti trattamenti per un periodo massimo di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Pertanto, l’Istituto chiarisce che il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente. Ciò in quanto l’impianto normativo del DL 41/2021 non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della Legge di Bilancio 2021, collocati, anche parzialmente, in peridi successivi al 1° aprile 2021.

Conseguentemente i datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti di integrazione salariale hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Il periodo di 12 settimane previsto dalla Legge di Bilancio 2021 deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

  • Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, Cig in deroga e assegno ordinario)

 Per le richieste riguardanti le nuove settimane di trattamenti di CIGO, Cig in deroga e assegno ordinario, previsti dal DL 41/2021, i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 – DL 41/2021”.

  • Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del DL 18/2020

In considerazione del richiamo dell’art. 8, comma 1, del DL 41/2021, agli artt. 19 e 20 del DL 18/2020, anche le imprese che alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni) hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza Covid-19, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21 – sospensione Cigs”.

  • Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (Cigo, Cig in deroga e assegno ordinario) per la causale “Covid-19” previsti dal DL 41/2021

La previsione normativa del DL 41/2021 consente l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per la Cig in deroga e l’assegno ordinario) a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021.

Pertanto, sarà possibile richiedere tali periodi anche da parte dei datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali Covid-19 introdotte in precedenza.

  • Lavoratori a cui si rivolgono le tutele di cui al DL 41/2021

L’art. 8, commi 1 e 2, del Decreto Sostegni prevede che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL 41/2021).

  • Termini di trasmissione delle domande dei trattamenti di Cigo, cig in deroga e assegno ordinario

L’art. 8, comma 3, del DL 41/2021 stabilisce che le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal citato decreto devono essere trasmessi all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Il secondo periodo del medesimo comma prevede inoltre che, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del DL 41/2021.

L’Inps chiarisce che atteso che la previsione non concretizza una situazione di miglior favore per aziende, il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021. Conseguentemente, le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

  • Termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da Covid-19

Il DL 41/2021 prevede che in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

  • Modalità di pagamento della prestazione

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per il datore di lavoro di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Riguardo al pagamento diretto, l’art. 8 comma 4 del DL 41/2021, richiama anche l’art. 22-quater del DL 18/2020, che regolamenta il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40%.

Pertanto, la citata disposizione trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti previsti dal Decreto Sostegni.

 

  • Estensione dell’utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga

Il Decreto Sostegni, al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza Covid-19, estende le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga.

Prima di tale intervento, l’utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di Cig in deroga era limitato alle sole aziende plurilocalizzate.

Pertanto, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative ai trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all’emergenza Covid-19 decorrenti dal 1° aprile 2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto.

  • Flusso telematico “UniEmens-Cig”

L’art. 5, comma 8, del DL 41/2021 stabilisce che per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa disciplinate dal medesimo art. 8 e quindi decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico “UniEmens-Cig”.

I contenuti della modifica normativa e le conseguenti indicazioni operative, che consentano la gestione informatica del nuovo flusso saranno illustrati dall’Istituto con apposita circolare.

 

All.toMessaggio numero 1297 del 26-03-2021

 

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