DL 104 DEL 14 AGOSTO 2020: PRIME INDICAZIONI – NOTA ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO N.713 DEL 16 SETTEMBRE 2020

Settembre 17, 2020
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Vi informiamo che con nota n.713 dello scorso 16 settembre, in allegato, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni riguardo le disposizioni di proprio interesse relativamente al c.d. Decreto agosto (DL n.104/2020).

In particolare l’Ispettorato interviene riguardo:

art.3 esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione;

-art.6 esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato;

-art.8 contratti a termine;

-art. 14 licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o.;

-art.99 proroga riscossione coattiva.

In riferimento ai contratti a termine, come noto, l’art.8 del DL agosto consente fino al 31 dicembre 2020 di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali di cui all’art. 19, comma 1, dello stesso D.Lgs. n.81/2015. L’INL, con la nota in oggetto, chiarisce tra l’altro che “…La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi…”.

Relativamente poi al blocco dei licenziamenti, come noto, fino al 31 dicembre 2020 i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali continuano a non poter dar luogo a licenziamenti collettivi o a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. L’Ispettorato a tal proposito chiarisce che “… Salvo eventuali modifiche che potranno intervenire in sede di conversione del decreto legge il divieto di licenziamento, quale misura di tutela dei livelli occupazionali durante il periodo emergenziale, sembra pertanto operare per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibile e ciò sia quando abbia fruito solo in parte delle stesse, sia quando non abbia affatto fruito della cassa integrazione. In tale ultimo caso, laddove il datore di lavoro non abbia ritenuto di fruire della cassa integrazione, il licenziamento sarebbe in ogni caso impedito dalla possibilità di accedere all’esonero del versamento contributivo di cui all’art.3”.

INLnota713-2020-DL104-2020