DEPOSITO TELEMATICO DEI CONTRATTI COLLETTIVI EX ART. 14 D.LGS. 151/2015 – CIRCOLARE ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO N.3/2020

Agosto 3, 2020
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Vi informiamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n.3/2020, in allegato, fornisce chiarimenti in merito all’applicativo informatico predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’assolvimento dell’obbligo di deposito dei contratti di secondo livello come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 151/2015.

 

Come noto infatti, secondo la citata norma, i benefici fiscali o contributivi e le altre agevolazioni connesse alla stipula dei contratti di secondo livello sono riconosciuti a condizione che tali intese vengano depositate, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, esclusivamente in via telematica tramite applicativo presente sul portale ministeriale.

 

Alcuni Ispettorati territoriali hanno richiesto all’INL di specificare il significato del campo “altro” presente tra le voci elencate nell’applicativo informatico e di chiarire se possano essere inclusi in tale voce le “altre agevolazioni” connesse alla stipula di contratti contenenti clausole derogatorie alla disciplina ordinaria di un determinato istituto previsto dalla legge, come nel caso della deroga al limite massimo di assunzione a tempo determinato prevista in un contratto di prossimità ex art. 8 DL 138/2011 ovvero in accordi siglati ex art. 19, comma 2, D.Lgs. 81/2015.

 

Per la risoluzione del quesito posto, l’INL ha interpellato l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, che con propria nota del 24 luglio u.s. chiarisce che:  “l’obbligo di deposito dei contratti collettivi – aziendali o territoriali – anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano liberamente esercitato specifiche prerogative rimesse dalla legislazione vigente alla contrattazione collettiva per derogare alla disciplina ordinaria di alcune tipologie contrattuali. In questo senso il deposito dei contratti c.d. di secondo livello andrebbe ricondotto non solo ai benefici contributivi e fiscali comunemente intesi, ma anche ai diversi benefici di carattere “normativo” che possono essere “attivati” a seguito di specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva”.

 

In ragione di quanto esposto, l’INL specifica che attesa la rilevanza della questione connessa alla efficacia delle disposizioni derogatorie inserite in contratti collettivi già sottoscritti ma non depositati, d’intesa con il citato Ufficio del dicastero che si è espresso con ulteriore nota del 30 luglio scorso, si ritiene che tale obbligo possa ritenersi applicabile in riferimento ai contratti sottoscritti o rinnovati a far data dalla pubblicazione della circolare in oggetto.

 

All.to

INLcir3-2020