DECRETO LEGGE N. 104 DEL 14 AGOSTO 2020 – CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO), CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD) E ASSEGNO ORDINARIO (ASO) CON CAUSALE “COVID-19 CON FATTURATO” – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: MESSAGGIO INPS 3525/2020

Ottobre 6, 2020
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Vi informiamo che l’INPS ha pubblicato il messaggio n.3525/2020, in allegato, con il quale fornisce istruzioni operative per l’invio della specifica domanda di cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario con la nuova causale denominata “COVID 19 con fatturato”.

 

Come noto, l’art. 1 del DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha rideterminato il periodo dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e dell’assegno ordinario che possono essere richiesti dai datori di lavoro, prevedendo di fatto la possibilità di accedere a un periodo massimo complessivo di 18 settimane (9 + 9) dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

 

Mentre il ricordo alle prime 9 settimane di trattamenti è consentito indistintamente a tutti i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica, il secondo ulteriore periodo di 9 settimane può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso.

 

Per richiedere l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale (ordinario o in deroga) e di assegno ordinario, come già chiarito dall’Istituto con circolare n.115/2020 (cfr. nostre informative dell’ 1 e 2 ottobre 2020), i datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con la specifica causale “COVID 19 con fatturato”, con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, in cui autocertifichino la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

 

Con tale dichiarazione di responsabilità, i datori di lavoro, raffrontando il fatturato relativo al primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019, autocertificheranno di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

 

  • non aver subito un calo di fatturato;
  • aver subito un calo di fatturato inferiore al 20%;
  • aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%;
  • aver avviato l’attività d’impresa in data successiva al 1° gennaio 2019.

 

L’Istituto specifica che la domanda potrà riguardare un massimo di 9 settimane che, può riguardare periodi non anteriori al 14 settembre 2020, comunque da concludersi entro il 31 dicembre 2020. Viene inoltre ribadito che potranno presentare domanda per accedere alle seconde 9 settimane esclusivamente i datori di lavoro che abbiano già richiesto le prime 9 settimane e siano stati autorizzati ai relativi trattamenti.

 

All.to

Messaggio numero 3525 del 01-10-2020