DECONTRIBUZIONE SUD – APPLICAZIONE ALLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE: MESSAGGIO INPS N. 2434/2021

Giugno 29, 2021
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Come noto, la Legge di Bilancio 2021 (commi da 161 a 169, dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n.178) prevede che ai datori di lavoro privato è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un esonero contributivo parziale anche per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2029.

In particolare, lo sgravio, nei limiti delle risorse stanziate, è pari al:

  • 30% dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;
  • 20% dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027;
  • 10% dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2029.

Con il messaggio n. 2434 del 28 giugno scorso, in allegato, l’INPS fornisce chiarimenti riguardo la possibilità di fruire della Decontribuzione Sud anche sulle mensilità aggiuntive erogate nell’anno in corso.

L’Istituto, ritiene che in considerazione dell’ambito temporale di fruizione della misura, individuabile nell’intero anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021), la decontribuzione può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei.

Pertanto, con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, la Decontribuzione Sud può trovare applicazione, nella percentuale prevista del 30%, anche per gli eventuali ratei maturati nell’anno 2020, purché l’erogazione della mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso.

All.to  Messaggio_numero_2434_del_28-06-2021