DECONTRIBUZIONE SUD 30%: CIRCOLARE INPS N.33 DEL 22 FEBBRAIO 2021

Febbraio 23, 2021
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Come noto, la Legge di Bilancio 2021 (commi da 161 a 169, dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n.178) prevede che ai datori di lavoro privato è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un esonero contributivo parziale anche per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2029.

In particolare, lo sgravio, nei limiti delle risorse stanziate (art. 1, comma 167 della L. 178/2020), è pari al:

30% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;

20% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027;

10% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2029.

L’agevolazione di cui sopra è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (c.d. Temporary framework).

Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l’agevolazione in oggetto è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Lo scorso 13 febbraio le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura dalla Legge di Bilancio 2021, che ha introdotto modifiche al regime iniziale di aiuti. Tali modifiche sono approvate dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, che ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2021, termine di operatività del Temporary Framework.

Pertanto, con la circolare n. 33 dello scorso 22 febbraio, riportata in allegato, l’INPS fornisce indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in oggetto, limitatamente al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021.

Per quanto attiene invece l’esonero contributivo relativo al periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito di un procedimento di autorizzazione.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

 

Possono accedere al beneficio in oggetto i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, nonché dei settori espressamente esclusi dalla medesima previsione normativa.

 

Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse

 

Nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, è necessario che la Struttura INPS territorialmente competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.

Pertanto, le Strutture territoriali, dopo aver verificato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all’interno delle regioni ammesse e che tale unità operativa risulta regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico aziendale”, possono attribuire o prorogare il codice di autorizzazione “0L” con data di inizio validità dal 1° gennaio 2021 e con fine validità al 31 dicembre 2021.

 

Somministrazione di lavoro

L’Istituto specifica che il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.

Qualora invece l’agenzia di somministrazione abbia sede legale o operativa in una delle regioni svantaggiate, l’esonero in trattazione può essere fruito dalla predetta agenzia, e ciò a prescindere da dove effettivamente il lavoratore presti la propria attività lavorativa.

Al fine della corretta applicazione della misura, anche per l’agenzia di somministrazione vale il rispetto di tutti presupposti legittimanti, ivi compreso il rispetto del massimale di 1.800.000 euro di aiuti concedibili previsto dal Temporary Framework.

Natura dell’esonero e condizioni di spettanza

 

La c.d. Decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia istaurati che istaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni:

-assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

-rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Il beneficio contributivo in commento si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Con riferimento alle agevolazioni oggetto della Decisione della Commissione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, in base alla sezione 3.1 del citato “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

 

  • siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero, non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (con riferimento alla nozione di “impresa in difficoltà” cfr art. 2, punto 18), del Regolamento UE n.651/2014);
  • in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese (con riferimento alla nozione di micro o piccola impresa cfr all. I del Regolamento UE n.651/2014) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

L’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Coordinamento con altri incentivi

Come detto l’agevolazione consiste in un esonero pari al 30% della contribuzione datoriale, con esclusione dei premi e contributi INAIL, complessivamente dovuta sino al 31 dicembre 2025 (con decurtazione successiva pari al: 20% per il 2026-2027 e 10% per il 2028-2029), a fronte di rapporti di lavoro sia instaurati che instaurandi.

L’Istituto chiarisce che lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

La cumulabilità trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo che con riferimento agli incentivi di tipo economico.

Infine, l’Istituto con la circolare in oggetto fornisce le indicazioni operative per la fruizione della misura, indicando in particolare le modalità di esposizione dei dati con il sistema Uniemens.

All.to

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