Vi informiamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n.749/2020, in allegato, fornisce chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 55, comma 4, DLgs n.151/2001, concernente la convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore padre durante i primi 3 anni di vita del bambino.
Come noto, la richiamata disposizione normativa prevede che “la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice e dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (…) devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
In riferimento alla suddetta norma, alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, sez. lav. n.11676/2012 si è posto il quesito in ordine alla necessaria preventiva fruizione del congedo di paternità al fine di applicare la disciplina in materia di convalida delle dimissioni al lavoratore padre.
A tal proposito, l’INL rileva che la preventiva fruizione del congedo di paternità non risulta richiesto dalla lettera della norma e ciò per altro in conformità alla sua ratio che, come evidenziato dal Ministero del lavoro con interpello n.28/2014, risiede nella volontà di assicurare una “tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore”.
L’Ispettorato, in conformità con il principio espresso dalla Corte, ritiene necessario che, ai fini della convalida, il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, in ragione di pregresse comunicazioni trasmesse anche per finalità diverse dalla fruizione del congedo di cui all’art. 28 DLgs 151/2001 o del congedo obbligatorio di cui all’art. 4, comma 24 lettera a), della L. 92/2012 la cui durata è stata peraltro estesa da successivi provvedimenti.
Pertanto, l’INL sostiene che la convalida delle dimissioni vada sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare anche in virtù di comunicazioni o richieste di diverso tenore.
All.to
Nota-PROT.749-DEL-25-SETTEMBRE-2020