CIRCOLARE INPS SU PRINCIPALI INTERVENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO PREVISTE PER L’ANNO 2021 DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Febbraio 19, 2021
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L’Inps con la circolare n.28 del 17 febbraio scorso, che si riporta in allegato, ha fornito una sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e misure di sostegno al reddito previste dalla Legge di Bilancio 2021.

 

Di seguito le disposizioni di maggior interesse:

 

Proroga CIGS per cessazione di attività

In particolare, la Legge n.178/2020, art. 1, comma 278, proroga – per gli anni 2021 e 2022 ed entro determinati limiti di spesa – la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

 

Proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica

Viene prevista la possibilità, nel biennio 2021-2022, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente.

 

L’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

 

Trattamenti di integrazione salariale per la causale Covid-19

Come noto, la Legge di Bilancio 2021 prevede che i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario (FIS), per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane, che devono essere collocate:

-nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;

-nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione salariale in deroga.

 

I periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati, ai sensi dell’art. 12 del DL 137/2020 e s.m.i., collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsti dalla Legge di Bilancio 2021.

 

L’utilizzo del periodo massimo di trattamenti previsto (12 settimane), è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza in alcun modo tenere conto del dato relativo al fruito.

 

-Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale legati all’emergenza Covid-19

L’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (12 settimane) è consentito a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 dicembre 2020. Pertanto, sarà possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID-19.

 

-Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui alla Legge di Bilancio 2021

L’art. 1, comma 305, della Legge 178/2020 stabilisce che i trattamenti di integrazione salariale legati all’emergenza COvid-19 trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze di datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).

 

Al fine di rendere maggiormente fruibili le predette misure di sostegno, l’Istituto chiarisce che i citati trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario (FIS) e CISOA, previsti dalla Legge n.178/2020, trovano applicazione – in tutti i settori di attività – ai lavoratori che risultano al 4 gennaio 2021 alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

 

-Modalità di richiesta delle 12 settimane previste dalla Legge 178/2020

Per le domande inerenti alle 12 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrente dal 1° gennaio 2021, i datori di lavoro dovranno utilizzare la causale “COVID-19 L. 178/20”.

 

Relativamente alle modalità di presentazione dell’istanza, si rinvia alle istruzioni fornite con il messaggio n.406 del 29 gennaio 2021.

 

-Aspetti contributivi   

La circolare chiarisce che a tali nuovi peridi di integrazione salariale non si applica alcun contributo addizionale e che gli stessi non rilevano ai fini della determinazione della misura dell’aliquota del contributo addizionale per successivi periodi di integrazione salariale.

 

-Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria

Anche le imprese che alla data del 1° gennaio 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione straordinaria possono accedere al trattamento ordinario sospendendo il programma di CIGS.

 

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID-19 L.178/2020 – sospensione Cigs”.

 

-Domanda di assegno ordinario del FIS

L’Istituto conferma tutti gli indirizzi contenuti nelle precedenti circolari, confermando l’applicazione dello strumento ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente l’inizio della sospensione.

 

 

All.toCircolare numero 28 del 17-02-2021

 

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