ASSUNZIONI AGEVOLATE: INCENTIVO LAVORO (IO LAVORO) – MESSAGGIO INPS N.4191 DEL 10 NOVEMBRE 2020

Novembre 12, 2020
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Facendo seguito alle nostre precedenti informative sul tema, Vi informiamo che l’INPS ha pubblicato il messaggio n.4191/2020, in allegato, con il quale fornisce ulteriori indicazioni in merito all’incentivo IO Lavoro.

 

Come noto, l’ ”IncentivO Lavoro” (IO Lavoro), può essere richiesto dalle aziende che assumono, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, con contratto a tempo indeterminato (anche trasformazioni di rapporti a termine), anche a scopo di somministrazione o con contratto di apprendistato professionalizzante persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:

 

-lavoratori di età compresa tra i 16 e i 24 anni;

lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.

 

Il beneficio spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento e quella di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

 

L’ammontare dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

 

Con la circolare n. 124 dello scorso 26 ottobre, l’INPS aveva fornito indicazioni e istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo in argomento.

 

Con il messaggio n.4191 dello scorso 10 novembre, l’Istituto, a distanza di qualche giorno, torna sull’argomento ribadendo che è da considerarsi privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR.

 

L’INPS comunica inoltre che a seguito dell’invio delle istanze relative all’agevolazione, è emersa la necessità di sospendere la verifica del requisito riguardante lo stato di “privo di impiego”, al fine di permettere all’ANPAL il consolidamento degli aggiornamenti procedurali per effettuare tale verifica. Pertanto, alcune istanze sono state contraddistinte da un esito provvisorio di “KO – Non accolta”. Tali istanze potranno essere nuovamente inviate, secondo le indicazioni che l’Istituto comunicherà direttamente ai soggetti che le hanno inserite.

 

Il citato messaggio ribadisce infine i criteri di elaborazione delle richieste trasmesse.

 

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura del messaggio allegato.

 

All.toMessaggio numero 4191 del 10-11-2020